La cassazione dice che è stata una “svista”, annotiamo che tra giudici c’è sempre comprensione però non accorgersi che nel fascicolo processuale c’è da mesi un concordato con il consenso del pubblico ministero non è una semplice disattenzione anche considerando il risultato finale che ne è scaturito.
Il caso è stato esaminato dalla cassazione sezione 6 con la sentenza numero 34306/2023.
Fatto
La Procura Generale e la difesa ricorrevano in cassazione segnalando l’assenza totale di motivazione in ordine alla proposta di concordato ex art. 599-bis cod. pen. formulata dall’imputato, con assenso espresso del Procuratore Generale distrettuale, nonostante il suo tempestivo inserimento nel fascicolo dibattimentale già per l’udienza del 16 maggio 2022, rinviata d’ufficio a quella del 28 settembre 2022 e nonostante l’accoglimento del concordato proposto dal coimputato F. V.
Decisione
La Suprema Corte premette che viene dedotto un motivo riguardante la formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, l’espressione del consenso del Procuratore Generale e il difforme contenuto della pronuncia del giudice, il ricorso per cassazione risulta nella specie ammissibile per assoluta mancanza di motivazione.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 27610; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969)
Ricordato il principio di cui alla prima parte delle massime relative a dette pronunce, ne consegue che se l’omessa considerazione dell’esistenza stessa del concordato e di conseguenza la totale mancanza di motivazione sul punto, traducendosi in una pronuncia di contenuto evidentemente difforme da quella prospettata nella proposta avanzata dalle parti, sono suscettibili di ricondurre la presente fattispecie all’orientamento ermeneutico testé ricordato, i ricorsi non sono solo ammissibili ma anche fondati, attesa l’evidente svista in cui è incorsa Corte territoriale nel non avvedersi del tempestivo inserimento nel fascicolo processuale della proposta di concordato ex art. 599-bis cod. pen. formulata dall’imputato corredata del consenso espresso dal Procuratore Generale distrettuale.
Conseguenze
Dicevamo della comprensione che aleggia sempre tra giudici. La “svista” ha comportato che:
“deve nondimeno prendersi atto che essendo stato il reato oggetto di condanna (art. 372 cod. pen.) commesso il 7 luglio 2015, il relativo termine di prescrizione massima è decorso il 7 gennaio 2023 e che pur aggiungendovi i periodi di sospensione di cui all’art. 159 cod. pen. (pari a 171 giorni), la sua scadenza è solo stata differita al 28 giugno 2023, ciò che impone l’annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato estinto per sopravvenuta prescrizione (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.)”.
Appunto un “errore lieve” quasi senza conseguenze, per molto meno tante persone hanno conosciuto il rigore della legge.
