La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 34347/2023 ha stabilito che in tema di notificazione di atti eseguita presso il luogo di residenza dell’imputato, l’omessa menzione, nella relata di notifica, dello stato di convivenza tra il destinatario e il consegnatario dell’atto non è causa di nullità quando l’ufficiale giudiziario, per lo stretto e qualificato rapporto parentale esistente tra gli stessi (nella specie madre e figlio), abbia sicuro affidamento che l’atto sia portato a conoscenza dell’interessato, sicché grava su quest’ultimo l’onere della prova contraria, non desumibile dai certificati anagrafici, che non escludono diverse situazioni di fatto.
Fatto
La difesa con il secondo motivo censura violazione degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, e 157, comma l, cod. proc. pen., essendo nulla – si assume – la notifica del decreto di citazione in appello siccome effettuata nelle mani della madre presente nella residenza dell’imputato al ‘momento dell’accesso dell’agente notificatore ma non convivente con il figlio e residente altrove.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Decisione
La cassazione nel rigettare il motivo sottolinea che risulta pertinente e condivisibile il richiamo da parte del P.G. al precedente di Sez. 3, n. 3959 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282711, secondo cui «In tema di notificazione di atti eseguita presso il luogo di residenza dell’imputato, l’omessa menzione, nella relata di notifica, dello stato di convivenza tra il destinatario e il consegnatario dell’atto non è causa di nullità quando l’ufficiale giudiziario, per lo stretto e qualificato rapporto parentale esistente tra gli stessi (nella specie fratelli), abbia sicuro affidamento che l’atto sia portato a conoscenza dell’interessato, sicché grava su quest’ultimo l’onere della prova contraria, non desumibile dai certificati anagrafici, che non escludono diverse situazioni di fatto (Conf. n. 359 del 1984, Rv 163283-01)».
In precedenza nello stesso senso, Sez. 5, n. 359 del 02/02/1984, Olivetti, Rv. 163283.
Ciò in conformità con l’insegnamento di Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 “In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.”
Nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell’imputato, e ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell’imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l’effettiva conoscenza dell’atto da parte di quest’ultimo.
