È illecito disciplinare condannare un imputato senza ascoltare il suo difensore? Sì ma solo in assenza di circostanze “stressogene” (di Vincenzo Giglio)

Premessa

Ai giovani magistrati delle passate generazioni si insegnava una regola inderogabile: “sul fatto non si scherza”.

Si tramandava così un modo di intendere la funzione giurisdizionale e, insieme, un valore prezioso: il giudice non è il creatore ma il servo e il custode del fatto e deve lasciarlo libero di emergere in purezza senza alcuna alterazione.

A quella regola si aggiungeva un corollario: “sul resto si ragiona”.

Quel resto era l’interpretazione e stava lì e lì soltanto l’in sé di ogni singolo magistrato: l’interpretazione era l’ambito in cui erano consentite, e in certo qual modo dovute, le differenziazioni legate alla visione, alla sensibilità, alla cultura, all’intuito di ogni partecipe della giurisdizione.

Non si precisava – in quanto verità così scontata da non richiedere alcuna sottolineatura – che l’interpretazione restava comunque un’attività eminentemente razionale che doveva rifuggire da visioni esasperatamente soggettive e da scopi diversi dall’unico legittimo, l’affermazione della verità processuale.

Regole semplici e chiare che, per quanto non sempre applicate nei giorni nostri, mantengono intatta la loro preziosità.

Su questa premessa, si vuole commentare una vicenda attualmente agli onori della cronaca.

La vicenda

Si precisa che la sequenza di eventi descritti qui di seguito è stata tratta da un reportage di RaiNews (a questo link per la consultazione).

Sul finire del 2019 arriva a compimento un giudizio penale dinanzi al tribunale collegiale di Asti.

L’accusa pubblica porta a giudizio un uomo accusato di un reato grave e odioso: avrebbe usato violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne.

Il PM propone ai giudici la sua requisitoria, la parola passa alla difesa.

Sennonché all’udienza di rinvio prevista per l’arringa, il presidente del collegio non invita il difensore a prendere la parola, si alza in piedi e, in nome del popolo italiano, legge il dispositivo della sentenza che, per inciso, afferma la responsabilità dell’interessato e lo condanna alla pena di undici anni di reclusione.

A questo punto il difensore insorge e censura l’abnormità di quanto successo.

Il presidente del collegio strappa il dispositivo appena letto e invita il difensore a concludere ma questi rifiuta di farlo.

I tre giudici si ritirano in camera di consiglio e decidono di sospendere il processo sul presupposto di non essere più legittimati ad occuparsene.

L’accaduto si trasforma rapidamente in materia mediatica, genera, come si dice in questi casi, stupore e costernazione e, ciò che più conta, provoca reazioni istituzionali.

La procura della Repubblica di Milano, competente per le ipotesi di reato contestabili ai magistrati del distretto giudiziario di Torino, apre un procedimento a carico del presidente del collegio contestandogli il falso per soppressione di atto pubblico ma ne chiede successivamente l’archiviazione per difetto di dolo.

La procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione promuove un’azione disciplinare nei confronti di tutti i componenti del collegio, incolpandoli di “grave violazione di legge e violazione del dovere di imparzialità, correttezza e diligenza che ha cagionato un irreparabile danno all’imputato nonché all’amministrazione della giustizia”.

Formula inoltre uno specifico capo di incolpazione a carico del solo presidente per “aver adottato un provvedimento sulla base di grave e inescusabile negligenza”, collegandolo allo strappo del dispositivo della sentenza  e alla redazione di un’ordinanza in cui era ammesso il compimento di un errore materiale e se ne faceva discendere l’impossibilità del collegio di continuare ad occuparsi del giudizio.

La sezione disciplinare del CSM esclude l’illecito disciplinare contestato ai due giudici a latere, non essendo emersa alcuna prova che avessero concordato la condanna dell’imputato prima di ascoltare il difensore e tenuto conto che il dispositivo poi letto inopinatamente dal presidente era nient’altro che una bozza provvisoria.

Al presidente va peggio. Sebbene provi a giustificarsi sostenendo di essersi trovato in una condizione di stress (documentata da una consulenza medica), la sezione disciplinare gli infligge la sanzione della censura.

Sia il condannato che il PG presso la Cassazione ricorrono per cassazione contro la sentenza del giudice disciplinare.

Le Sezioni unite civili, cui spetta la competenza funzionale, rigettano il ricorso del PG e accolgono quello del magistrato, annullando con rinvio la sentenza impugnata e prescrivendo alla sezione disciplinare una totale revisione della precedente deliberazione che tenga conto dell’effettiva incidenza delle “circostanze stressogene” allegate e documentate dall’incolpato, dell’assenza di un danno effettivo all’imputato (posto che il giudizio nei suoi confronti è stato celebrato nuovamente) e riveda anche l’episodio del dispositivo strappato.

I fatti e la loro interpretazione

Una condanna severa senza avere ascoltato il difensore, un dispositivo di sentenza strappato coram populo, un tentativo di rimediare che non trova alcun riscontro in norme vigenti: questi i fatti.

Veniamo ora alla loro interpretazione per come fin qui dipanatasi.

Due terzi del collegio, cioè i due giudici a latere, sono tenuti fuori da ogni responsabilità perché, si dice, non vi è prova di una decisione presa in assenza dell’intervento difensivo e perché non erano legittimati ad interrompere la lettura del dispositivo “prematuro” che peraltro era solo una bozza provvisoria.

Ma se così fosse, quei due giudici erano per ciò stesso perfettamente consapevoli dell’errore che il loro presidente stava compiendo e, in quanto componenti di un organo collegiale, non solo potevano ma dovevano intervenire per evitarlo prima che fosse portato a compimento e producesse i suoi effetti giuridici. Invece non lo fanno, né prima né dopo la lettura del dispositivo, e la questione viene allo scoperto solo in conseguenza della reazione del difensore.

E ancora, quanto al presidente: si archivia il procedimento penale a suo carico per soppressione di atto pubblico sul presupposto (ricavato da plurime fonti aperte) che si sia trattato di un errore tanto “macroscopico” quanto privo di dolo.

Tuttavia, secondo Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 3327/2023, “il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l’intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l’efficacia probatoria dell’atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l’atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico“.

E anche a prescindere da questo orientamento interpretativo consolidato da decenni, è lecito chiedersi cosa succederebbe se un qualunque cittadino distruggesse un atto pubblico e poi invocasse l’assenza del richiesto elemento psicologico.

Sempre riguardo al presidente: le Sezioni unite civili impongono alla sezione disciplinare del CSM di destinare una specifica attenzione alle circostanze stressogene in cui ha operato il magistrato. Eppure, è lecito chiedersi, se i loro effetti erano così dannosi per la concentrazione e l’attenzione dell’interessato e così persistenti da potere essere rilevati anche a distanza di tempo dal fatto, perché costui ha continuato a svolgere la sua attività, perché non ha chiesto un periodo di congedo per malattia, perché ha accettato il rischio di compiere errori così gravi?

Sono domande che rimarranno probabilmente senza risposta.

Ciò che resta è una sequenza interpretativa che i saggi del passato avrebbero incluso nella regola “sul resto si ragiona” ma non è affatto sicuro che avrebbero gradito il modo in cui si è ragionato.