La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 34365/2023 ha ricordato che la proposizione dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione può avvenire, oltre che personalmente dall’interessato, solo per mezzo dì procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’articolo 122 cod. proc. pen., con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta ed inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato.
La Suprema Corte ha stabilito che il consueto contenuto del mandato ad litem, come quello del caso in oggetto, privo di ogni specifico riferimento all’azione da esercitare e contenente richiami a istituti del tutto estranei alla procedura in oggetto, si ricava la totale assenza di specificità del mandato medesimo e della esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l’azione riparatoria (cfr. Sez. 4, n. 17199 del 31/01/2017 n.m.).
Sin da epoca risalente, peraltro, le Sezioni unite penali (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213508) hanno affermato che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta.
Ne deriva che possa essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio; mandato che non contiene uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l’azione riparatoria per ingiusta detenzione.
La ratio legis, sottesa alla scelta della procura speciale di cui al citato art. 122 cod. proc. pen., è quella di garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato; così affrancando il titolare del diritto all’equa riparazione dalla necessità di promuovere il giudizio o di parteciparvi con l’assistenza del difensore, ed escludendo che per la proposizione e la presentazione della domanda di riparazione possa venire in rilievo la disciplina della procura alle liti e dei poteri del difensore nel giudizio civile di cui agli artt. 83 e 84 cod. proc. civ.
Certo che considerando la percentuale minima delle domande accolte, l’ultimo dato indica il 24% delle domande di riparazione, appare stucchevole indicare la necessità della procura speciale per affrancare: “il titolare del diritto all’equa riparazione dalla necessità di promuovere il giudizio o di parteciparvi con l’assistenza del difensore”.
Necessità di promuovere il giudizio?
Non credo che chi ha conosciuto ingiustamente il carcere debba “affrancarsi” dal presentare la domanda ma, in cuor suo, deve solo sperare di trovare un modesto ristoro economico e che l’errore che ha patito non si ripeta con altri.
