Revoca ammissione messa alla prova: l’unico rimedio è il ricorso immediato in cassazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 34375/2023 ha ricordato che a differenza del rigetto della richiesta relativa alla messa alla prova – che non è autonomamente impugnabile –  la revoca della ordinanza di ammissione alla messa alla prova vede nel ricorso in cassazione l’unico rimedio all’uopo espressamente previsto dal legislatore, in mancanza del quale la relativa decisione si cristallizza.

La Suprema Corte sottolinea che le ragioni di doglianza articolate con il gravame di merito, infatti, andavano prospettate impugnando immediatamente l’ordinanza di revoca ex art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen., con il ricorso in cassazione, in mancanza del quale la relativa valutazione ha acquisito definitività così da non risultare più suscettibile di contestazioni con l’appello.

 A differenza del rigetto della richiesta relativa alla messa alla prova – che non è autonomamente impugnabile e che lo diviene grazie all’art. 586 del codice di rito in uno con la sentenza (Sez. U. n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237), la revoca della ordinanza di ammissione vede nel ricorso in cassazione l’unico rimedio all’uopo espressamente previsto dal legislatore, in mancanza del quale la relativa decisione si cristallizza e il processo, venuta meno la sospensione, riprende il suo regolare corso, come precisato dall’ultimo comma del citato art. 464-octies.

Del resto, proprio l’espressa previsione della immediata impugnabilità dell’ordinanza di revoca con il ricorso di legittimità preclude a monte l’operatività della regola residuale di cui all’art 586 cod. proc. pen., che ammette la possibilità di contestare, con l’appello proposto avverso la sentenza che ne ha assorbito i contenuti definendo il giudizio di merito, le ordinanze non altrimenti impugnabili rese nel corso del processo.