La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 33559/2023 ha affrontato un delicato tema a proposito della utilizzabilità della dichiarazione rilasciata dal futuro imputato all’investigatore privato nella fase dell’attività investigativa preventiva, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo degli articoli 327 bis e 391-nonies cpp.
La Suprema Corte premette che fermo restando che, secondo i pacifici principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall’art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272674).
Inoltre, in tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Rv. 275286).
La cassazione ha sottolineato che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per la regolazione delle attività di investigazione difensiva preventiva (ex artt. 391-nonies e 327-bis, cod. proc. pen.) è rimesso alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa.
In tale ambito ricostruttivo, si è quindi ritenuta legittima l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies, cod. proc. pen. (Sez. 2, sentenza n. 1731 del 21.12.2017, dep. 16.01.2018, Rv. 272674).
Nel caso richiamato la difesa aveva eccepito nel corso del processo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste R., investigatore privato nominato dalla I. SRL.
Osservano che la Corte di appello ha ritenuto non pertinente il riferimento all’art. 327-bis, cod. proc. pen.
Ciò premesso, le parti osservano che la nomina dell’investigatore privato venne effettuata dalla società a seguito del sospetto che fossero stati commessi dei furti di materiale; e considerano che detta evenienza impone di inquadrare l’attività svolta dall’investigatore nell’ambito dell’art. 391-nonies, cod. proc. pen.
Richiamato il disposto di cui all’art. 222 disp. att cod. proc. pen., i ricorrenti affermano che il legislatore ha inteso attribuire al solo difensore la direzione delle investigazioni difensive.
Posto che, nel caso di specie, non è stata fornita prova del rispetto delle formalità di cui all’art. 391-nonies, cod. proc. pen. per lo svolgimento delle investigazioni preventive, rilevano l’inutilizzabilità della prova dichiarativa in questione.
La cassazione nell’applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, conduce a rilevare l’insindacabilità della valutazione espressa dalla Corte di Appello, nel censire il motivo di censura oggi riproposto.
Ed invero, la Corte territoriale, nel rigettare l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone R., investigatore privato incaricato dalla I. SRL, ha correttamente considerato, secondo le indicazioni del diritto vivente, che la società non aveva l’obbligo di nominare un difensore e che non le era preclusa la facoltà di rivolgersi direttamente ad un investigatore privato, al fine di verificare la fondatezza dei sospetti circa la fuoriuscita indebita di materiale.
Ciò in quanto l’art. 327-bis, cod. proc. pen. si riferisce unicamente all’attività svolta dal nominato difensore, in pendenza di un procedimento.
Per quanto rilevato, le censure di natura processuale dedotte dai ricorrenti, che neppure si confrontano con il richiamato insegnamento giurisprudenziale, risultano del tutto generiche, oltre che infondate.
Quindi, l’investigatore privato nominato direttamente dalla parte può svolgere attività investigativa senza la direzione di un avvocato e riferire in merito alle dichiarazioni acquisite dal futuro imputato nella fase di investigazione difensiva preventiva.
