Militari e Forze dell’Ordine iscritti nel Registro dei praticanti: sì e no (di Riccardo Radi)

Il Consiglio Nazionale Forense con delibera pubblicata il 17 agosto 2023 ha risposto al quesito posto dal COA di Salerno in merito alla possibilità di iscrivere nel Registro dei Praticanti un sottufficiale della Guardia di Finanza quando consti in atti – in uno con il nulla osta del superiore gerarchico – l’esplicito impegno a non richiedere abilitazione al patrocinio.

Chiede di sapere, in particolare, se residui in capo al COA – in fattispecie consimile – la possibilità di apprezzare discrezionalmente, alla luce dei predetti accorgimenti, la sussistenza nel caso concreto di un conflitto di appartenenza e/o di interessi tale da precludere l’iscrizione nel Registro.

La risposta è resa nei termini seguenti.

L’orientamento del Consiglio Nazionale Forense è prevalentemente nel senso di precludere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti di soggetti appartenenti alle Forze Armate e/o dell’Ordine e si basa sulla concreta difficoltà di conciliare il dovere di indipendenza con il vincolo di subordinazione gerarchica, con particolare riguardo al conflitto tra l’obbligo di segreto professionale ed il dovere di fare rapporto ai superiori.

Esiste, tuttavia, anche un orientamento recente del CNF che, rifacendosi alla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU., sent. n. 28170/2008), ammette la possibilità di iscrizione di soggetto appartenente alle FF. OO. o alle FF.AA. nel registro dei praticanti (sebbene ai medesimi soggetti sarebbe poi preclusa l’iscrizione nell’Albo), applicandosi, anche in questi casi, la norma generale che esclude l’incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato (art. 41, comma 4 della legge n. 247/12, a mente del quale: “Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”).

Nell’ipotesi in cui il CNF si è espresso a favore dell’iscrizione di detti soggetti, ha ritenuto che “il rischio di un conflitto di appartenenza sia limitato e rimediabile con accorgimenti pratici, quale, ad esempio, la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni”.

In sostanza, è indubbio che il COA, nel momento in cui riceve una domanda di iscrizione al registro dei praticanti proveniente da un soggetto appartenente alle Forze Armate o alla Forze dell’Ordine, abbia il potere di decidere se iscriverlo o meno, scelta da effettuare sulla base di una valutazione di opportunità e di una ponderazione comparativa dell’interesse primario, con tutti gli altri interessi secondari.
Di conseguenza, in applicazione di questa discrezionalità amministrativa che gli compete, il Consiglio dell’Ordine dovrà valutare attentamente di volta in volta il caso concreto, accertandosi che il tirocinio venga svolto con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse, come richiede la legge professionale forense.

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine sarà tenuto a verificare, da un lato, l’effettiva compatibilità del tirocinio con gli orari del servizio ed i luoghi in cui lo stesso viene svolto, dall’altro, la presenza di quegli accorgimenti pratici, forniti dal dominus, per evitare il conflitto di interessi (quali ad esempio l’esonero del praticante dalla trattazione di affari con possibili commistioni, l’informazione alla clientela sulla presenza di un praticante appartenente alle FF.AA o FF.OO, ecc.).

Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 23 giugno 2023 pubblicato il 17 agosto 2023.