Abbiamo salutato con entusiasmo il d. lgs n. 188/2021 sulla presunzione d’innocenza e sul divieto di indicare, nei comunicati ufficiali e nelle conferenze stampa, inchieste e processi con nomi lesivi della presunzione di innocenza.
Peccato che nessuno ha ricordato che già esisteva il Decreto Legislativo numero 106/2006, Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero che all’articolo 5 prevede: “Nei comunicati e nelle conferenze stampa è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza”.
Per una lettura completa del Decreto Legislativo si riporta il link: DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n. 106 – Normattiva
La lettura dell’articolo 5 è istruttiva su come le norme possano essere disattese senza conseguenze:
Rapporti con gli organi di informazione
1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione ((esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano)).
2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
((2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.))
3. E’ fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio.
((3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L’autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.
3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.))
4. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.
La norma è rivolta ai magistrati ma qualcuno ha avuto una sanzione per averla disattesa?
Quante segnalazioni al Consiglio Giudiziario ci sono state e quante sanzioni disciplinari sono state applicate?
Da un sommario controllo non risultano sanzioni applicate, almeno fino al 2021.
Dal 2006 ad oggi quanti nomi di inchieste e processi lesivi della presunzione d’innocenza ricordate?
Per rinfrescare la memoria è sufficiente consultare il sito della Polizia di Stato alla voce archivio comunicati stampa dove si trovano tutti i nomi di tutte le operazioni di polizia dal duemila a oggi.
Tra i più curiosi, pescati anche nelle operazioni dei carabinieri, ci sono: Borderland, Il riciclaggio è servito, Hello Bross, Imponimento, Cattivo tenente, Caput silente, Nemea, Lande desolate, Pecunia olet, Pecunia non olet, Egidia2000, Farma-Business come vedete la fantasia non manca.
Il divieto di indicare inchieste e processi con nomi lesivi della presunzione d’innocenza era previsto dal 2006 ma nessuno se ne era accorto.
