La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 34854 depositata l’11 agosto 2023 ha stabilito l’ammissibilità della revoca della richiesta di abbreviato ove la piattaforma probatoria, in relazione alla quale è stata esercitata l’azione penale ed emesso il relativo decreto, si venga ad arricchire dell’esito di un accertamento, dotato di particolare rilevanza in relazione alla posizione dell’imputato, di cui quest’ultimo non sia stato reso edotto con l’avviso di deposito dell’atto e sia stato acquisito al fascicolo successivamente alla formalizzazione della richiesta del rito alternativo.
La Suprema Corte ha esaminato la questione relativa al deposito agli atti processuali di una consulenza dei R.I.S. successivamente alla notifica del giudizio immediato e alla richiesta di abbreviato formulato dalla difesa.
Il giudice di merito non aveva accolto la richiesta di revoca del giudizio abbreviato formulato dalla difesa alla prima udienza e la questione è stata portata all’attenzione della cassazione.
