Il Consiglio Nazionale Forense ha fornito risposta al quesito del COA di Palermo che ha formulato quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 7 della legge n. 49/2023, in materia di equo compenso.
Il CNF con il parere pubblicato in data 15 agosto 2023 ha premesso che la disposizione in esame prevede un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito professionale.
In alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sulla equa parcella del professionista “costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n. 241 del 1990, e se il debitore non propone innanzi all’autorità giudiziaria opposizione ai sensi dell’art. 281 – undecies c.p.c. del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”.
La norma introduce dunque un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n.1 c.p.c.).
Il titolo così formato soddisfa appieno i requisiti previsti dal codice di rito, ossia l’esistenza di diritto certo, liquido ed esigibile, senza che vi osti la natura stragiudiziale del titolo, atteso che per l’art.474 cod. proc. civ. i titoli esecutivi sono anche stragiudiziali purché previsti dalla legge.
Ne consegue che, una volta decorsi i quaranta giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (che è quello del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine che ha reso il parere di congruità), il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può – pertanto – procedere alle conseguenti azioni esecutive.
Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 31 maggio 2023 pubblicato il 15 agosto 2023.
