Revoca della confisca e restituzione per equivalente dei beni assegnati per finalità istituzionali (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 18726/2023, udienza del 16 febbraio 2023, ha ad oggetto l’art. 46 Codice Antimafia e la possibilità ivi riconosciuta di restituire per equivalente i beni confiscati assegnati per finalità istituzionali sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile allorché la restituzione possa pregiudicare l’interesse pubblico.

Il collegio di legittimità chiarisce che la norma in esame detta un principio generale che deve trovare applicazione in tutti casi di restituzione di beni sequestrati o confiscati; il primo comma, non a caso, fa riferimento all’interessato “nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene“, quindi contemplando anche il caso in esame di revoca disposta ex art. 7 della 1.1423/56 della confisca di beni, disponendo che, in presenza dei presupposti indicati dall’ art. 40 lett. a), b) e c) del Codice Antimafia, l’interessato ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato, come risultante dal rendiconto di gestione al netto delle migliorie rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua.

Quanto alla competenza a disporre la restituzione, è vero che l’articolo 46 citato al terzo comma stabilisce che “il tribunale determina il valore del bene ed ordina il pagamento della somma“.

Ma deve rilevarsi che l’articolo 28 Codice Antimafia dispone che quando accoglie la richiesta di revocazione la corte di appello provvede, ove del caso ai sensi dell’articolo 46. Tale richiamo deve essere interpretato nel senso che la corte di appello deve decidere anche in ordine alla restituzione, applicando i principi di diritto sostanziale previsti nell’articolo 46. La differenza di competenza si spiega agevolmente considerato che per la revocazione ex art. 28 è previsto un solo grado di giudizio di merito che va incardinato dinanzi alla Corte di appello competente ex articolo 11 cod. proc. pen., Corte che in caso di accoglimento della domanda deve decidere anche sulla restituzione. Sarebbe infatti incongruo ritenere che solo per la determinazione del quantum restituibile – domanda accessoria e consequenziale all’accoglimento della revocazione e cioè della eliminazione del titolo a base della confisca – si determini uno spostamento di competenza in favore di un tribunale neppure facente parte del distretto della Corte di appello che ha deciso sulla revocazione.

Deve pertanto ritenersi che l’articolo 46, che si riferisce a tutte le ipotesi in cui si debba restituire il bene confiscato, ad eccezione di quella della revocazione, indica il tribunale non quale giudice che abbia la competenza funzionale a decidere sempre e comunque sulla restituzione, ma quale giudice che nella fisiologia dei casi è il giudice che una volta che abbia revocato il titolo ablatorio è tenuto anche a disporre la restituzione.

Deve pertanto ritenersi che la domanda accessoria di restituzione per equivalente deve essere proposta davanti al giudice che ha accolto la revoca e disposto la restituzione. Tale ricostruzione trova conforto nel tenore dell’articolo 28 cit. che attribuisce appunto alla Corte competente per la revocazione anche la competenza a decidere sulle modalità della restituzione. in altri termini la regola che può trarsi dalle suddette disposizioni è quella secondo la quale a decidere le controversie insorte sul dictum esecutivo deve essere il giudice che ha emesso il provvedimento. D’altronde la controversia insorta fra le parti va qualificata come incidente di esecuzione, per il quale è sempre competente il giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta, e cioè quello che ha annullato il titolo ablatorio. La competenza a decidere pertanto, nel caso in esame, avendo ad oggetto ai sensi dell’art. 46 Codice antimafia le modalità di restituzione del bene la cui confisca è stata revocata, spetta alla corte di appello in quanto è l’organo che ha pronunziato la revoca della confisca e le modalità della restituzione integrano una pronunzia accessoria che attiene all’esecuzione del provvedimento pronunziato.

Massima

La restituzione all’interessato dei beni confiscati può avvenire anche per equivalente, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nel caso in cui gli stessi siano stati in precedenza assegnati per finalità di pubblica utilità (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la restituzione per equivalente anche in ipotesi di revoca disposta ex art. 7 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sul rilievo che la riparazione dell’errore giudiziario non deve avvenire necessariamente in forma specifica ma può essere effettuata anche per equivalente, in modo da non pregiudicare la destinazione pubblica data nel frattempo al bene ablato).