Gravi indizi di colpevolezza: se un dato probatorio ha due possibili significati, il giudice deve scegliere quello più favorevole all’accusato (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 26284/2023, udienza del 26 aprile 2023, chiarisce la nozione dei gravi indizi richiesti per l’emissione di una misura cautelare personale.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, per mezzo della futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (così, tra le tante, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Rv. 275699-02, e Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv. 256657-01). In coerenza con questa indicazione di carattere generale, si è anche precisato che: a) in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi “grave” qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa de fatto da provare (così Sez. 6, n. 26115 del 11/06/2020, Rv. 279610-01); b) nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica, delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del favor rei, da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (v., tra le altre, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Rv. 275699-01, e Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Rv. 250243-01). Inoltre, per quanto di diretto interesse in questa sede, si è più volte osservato che, in tema di misure cautelari personali, sebbene per la loro applicazione sia necessaria un probatio minor di quella richiesta per la condanna, essendo sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza, occorre tuttavia che l’identificazione del soggetto nei confronti del quale si procede sia certa (così Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Rv. 282232-01, e Sez. 5, n. 9192 del 07/02/2007, Rv. 236258-01, relativa proprio ad una identificazione operata sulla base di conversazioni oggetto di intercettazioni).

Massima

In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica, delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del favor rei, da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto.