Giudici distratti: condannato per resistenza e lesioni ma la motivazione disquisisce di detenzione illecita di sostanza stupefacente (di Riccardo Radi)

Questo pazzo pazzo mondo del pianeta giustizia sciorina un’altra perla encomiabile.

Processato per resistenza e lesioni: viene confermata la condanna di primo grado ma la motivazione è relativa ad una fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 34522 del 4 agosto 2023 ha esaminato uno strano caso di distrazione dei tre giudici della corte di appello di Bari che si sono soffermati nella motivazione che confermava la sentenza di primo grado in argomentazioni del tutto scollegate con l’imputazione.

Fatto

Il ricorrente veniva condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 635 cod. pen.

La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado con una motivazione del tutto scollegata dalle imputazioni e relativa ad una fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Il ricorrente con l’unico motivo di ricorso ha dedotto la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Decisione

Il motivo è fondato, posto che la sentenza di appello è interamente incentrato su una fattispecie di reato diversa rispetto a quella contestata al ricorrente, dovendosi ragionevolmente ritenere che la motivazione fosse riferita ad altro procedimento.

Ohibò non sarà da controllare la motivazione della sentenza di detenzione illecita di sostanza stupefacente che magari si incentra sulle ipotesi di resistenza, danneggiamento e lesioni?

Quanto sono attenti e scrupolosi questi giudici!