Cass, pen., Sez. 2^, sentenza n. 34775/2023, udienza pubblica del 13 luglio 2023, chiarisce che in tema di estorsione del datore di lavoro in danno dei suoi dipendenti, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione quando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all’elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un unico reato allorché i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un’unica azione.
Di conseguenza, ai fini dell’individuazione della consumazione del reato e del termine necessario a prescrivere, deve aversi riguardo non al momento in cui è stata profferita la minaccia, bensì all’epoca di cessazione delle singole condotte estorsive realizzate ai danni di ciascuna persona offesa, ossia all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
