Premessa
Le cronache giudiziarie evidenziano sempre più spesso casi nei quali si controverte la possibile violazione della guarentigia prevista dall’art. 68, commi 2 e 3, Cost, secondo la quale nessun parlamentare può essere sottoposto ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o a sequestro di corrispondenza senza l’autorizzazione della Camera alla quale appartiene.
Il caso più noto è quello che ha riguardato l’ex premier ed attuale senatore Matteo Renzi che ha portato ad un conflitto di attribuzioni risolto recentemente dalla Corte costituzionale (ne abbiamo scritto, a questo link per la consultazione) e ad un’iniziativa disciplinare del Ministro della Giustizia nei confronti di due magistrati della procura della Repubblica di Firenze cui rimprovera ripetute violazioni della predetta norma costituzionale (a questo link per il reportage del quotidiano Il Dubbio).
Nel frattempo, almeno secondo il quotidiano Il Giornale (a questo link), si sarebbe verificato un ulteriore abuso di analoga gravità: un magistrato della procura della Repubblica di Torino avrebbe chiesto e ottenuto l’autorizzazione ad intercettare le conversazioni di un imprenditore; ben presto sarebbe emerso che costui aveva assidui contatti con un parlamentare; ciò nonostante la sequenza intercettiva sarebbe continuata, consentendo l’accumulo di una congerie di registrazioni in assenza della dovuta richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.
Il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzioni e la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 62 del 6 aprile 2023 (consultabile a questo link), lo ha dichiarato ammissibile. La decisione è prevista entro l’anno.
Si comprende bene che casi del genere non fanno bene alla nostra democrazia perché implicano una frizione tra poteri dello Stato consumata attraverso la violazione di norme poste a presidio della funzione parlamentare e della sua possibilità di essere attuata senza alcuna interferenza.
Occorre ancora tener conto, ai fini dell’esatta delimitazione della questione, che la giustificazione cui ricorrono più frequentemente gli uffici giudiziari che hanno chiesto o autorizzato attività di intercettazione o di sequestro di corrispondenza riguardanti parlamentari in carica è che il loro coinvolgimento è avvenuto casualmente e lo si è appreso in corso d’opera.
È bene allora verificare i criteri interpretativi adottati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.
La verifica sarà condotta attraverso l’esame di una vicenda giudiziaria analoga a quelle citate sulla quale ha avuto occasione di pronunciarsi la Suprema Corte nel 2020.
La vicenda
Ad aprile del 2018 il GIP del tribunale di Latina ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di vari indagati.
Tra i destinatari c’era un ex parlamentare e tra le fonti indiziarie a suo carico erano state utilizzate, senza previa autorizzazione della Camera di appartenenza, conversazioni che costui, quando era ancora in carica, aveva avuto con altre persone sottoposte a intercettazione.
L’interessato ha presentato istanza di riesame e il tribunale competente l’ha accolta, dichiarando inutilizzabili quelle conversazioni.
Il PM ha impugnato l’ordinanza del collegio del riesame ma la Suprema Corte, con la sentenza 34552/2017 emessa dalla terza sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
I giudici di legittimità hanno rilevato nell’occasione che l’indagato era iscritto nel registro degli indagati fin dall’avvio del procedimento e che nelle informative di polizia giudiziaria sulle quali erano stati motivati sia il primo provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni che le proroghe successive chiarivano senza equivoci che le indagini riguardavano proprio il parlamentare.
Il collegio ha di conseguenza escluso che potesse trattarsi di intercettazioni casuali o fortuite e le ha invece qualificate come intercettazioni indirette, cioè “captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali”, che rientrano nella previsione dell’art. 68, comma 3, Cost. e richiedono pertanto la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare (come chiarito dalla Corte costituzionale, con la sentenza 390/2007).
Nel frattempo il procedimento ha seguito il suo corso e, una volta emesso il decreto di giudizio immediato, il PM ha chiesto al giudice del dibattimento di trasmettere alla Camera dei Deputati la richiesta di autorizzazione all’utilizzazione delle conversazioni citate, ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 140/2003.
Il tribunale cui si è rivolto il PM ha ritenuto che la competenza a provvedere spettasse al GIP il quale, una volta ricevuta la nuova richiesta del PM, l’ha accolta, ha emesso l’ordinanza e l’ha trasmessa alla Camera.
L’imputato ha impugnato per cassazione il provvedimento del GIP e la Suprema Corte, con la sentenza indicata nel titolo, lo ha accolto, annullando senza rinvio il citato provvedimento.
I motivi di ricorso per cassazione
La difesa dell’imputato ha denunciato l’abnormità dell’ordinanza del GIP in quanto emessa nell’esercizio di un potere che non gli spettava più, dato l’ampio superamento della fase procedimentale di sua competenza.
Ha richiamato a sostegno la decisione 255/2012 della Corte costituzionale che, dichiarando inammissibile una questione riguardante l’art. 224 cod. proc. pen., non ha avallato la tesi dell’ultrattività della funzione del GIP oltre la fase delle indagini.
Ha osservato in aggiunta che il citato art. 6, comma 2, non prevede alcun termine decadenziale né indica espressamente il GIP come unico giudice legittimato alla richiesta.
La decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione penale che lo ha deciso con la sentenza n. 8795/2020, in esito all’udienza del 27 novembre 2019.
Il collegio di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso.
Ha operato anzitutto una ricognizione del sistema delle immunità parlamentari regolato dall’art. 68 Cost. alla luce della riforma operata dalla legge costituzionale 3/1993.
Ha quindi analizzato la disciplina di dettaglio contenuta nella L. 140/2003 e ne ha desunto tre diverse situazioni di fatto cui corrispondono altrettanti regimi.
La prima si ha quando si vogliano intercettare conversazioni e comunicazioni di un parlamentare (intercettazioni dirette) ed in tal caso l’autorità giudiziaria può procedere solo dopo avere chiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione della Camera cui appartiene il parlamentare interessato.
La seconda ricorre quando si intendano intercettare conversazioni e comunicazioni di interlocutori abituali del parlamentare (intercettazioni indirette “mirate”): questa ipotesi, implicando la conoscenza preventiva della possibilità di ascolto degli scambi comunicativi del parlamentare, è sovrapponibile alla prima e richiede anch’essa l’autorizzazione preventiva.
La terza situazione si verifica quando la sottoposizione ad intercettazione (o anche soltanto l’acquisizione dei tabulati delle sue comunicazioni telefoniche) di un soggetto terzo riveli suoi contatti comunicativi con un parlamentare (intercettazioni indirette casuali o fortuite): in questo ultimo caso, l’autorità giudiziaria che voglia avvalersi nei confronti del parlamentare delle notizie apprese casualmente è tenuta a chiedere l’autorizzazione successiva alla Camera di appartenenza.
Il collegio di legittimità ha anche ricordato i parametri utilizzabili per distinguere correttamente (ed evitare confusioni strumentali) tra intercettazioni indirette mirate e casuali: tipologia dei rapporti tra il parlamentare e il terzo intercettato; specie di attività criminosa ipotizzata nelle indagini; durata delle intercettazioni; data di acquisizione di indizi a carico del parlamentare.
Le parti finali della motivazione sono state destinate al cuore delle questioni sollevate dal ricorso.
Il collegio ha particolarmente valorizzato l’ordinanza 255/2012 della Corte costituzionale indicata dalla difesa.
Il caso sottoposto in quell’occasione alla Consulta riguardava la competenza a disporre la trascrizione delle intercettazioni a dibattimento già in corso ma le considerazioni utilizzate vanno oltre il tema specifico.
Si legge infatti nell’ordinanza che “al di là della formulazione del petitum, il risultato cui mira il giudice a quo – e che deriverebbe, a suo avviso, dalla pronuncia richiesta – è inequivocamente quello di devolvere al giudice per le indagini preliminari, anche a dibattimento in corso, le operazioni di selezione e trascrizione delle intercettazioni nei modi previsti dall’art. 268 cod. proc. pen., senza, peraltro, che ciò determini la regressione del procedimento; che, in tal modo, si verrebbe, peraltro, ad introdurre una competenza funzionale specifica del giudice per le indagini preliminari in materia di acquisizioni probatorie, destinata ad operare anche dopo che la fase delle indagini preliminari si è conclusa, la quale concorrerebbe, intersecandola, con quella “generale” del giudice del dibattimento: regime, questo, privo di riscontro nella sistematica del codice di rito”.
La sentenza della terza sezione penale trae le conseguenze di questa puntualizzazione di principio e qualifica l’ordinanza impugnata come atto abnorme, intendendosi per tale “un atto che provoca un vizio radicale da denunciare in ogni tempo, sia per mezzo delle impugnazioni, sia con autonoma azione”.
La decisione sottolinea di seguito un ulteriore e decisivo aspetto.
La precedente sentenza di legittimità n. 34552/2017 della sesta sezione penale, emessa nel medesimo procedimento riguardante il parlamentare, aveva confermato l’ordinanza del tribunale del riesame e, per ciò stesso, aveva creato un giudicato cautelare in punto di inutilizzabilità nei confronti del ricorrente delle intercettazioni acquisite in violazione dell’art. 68, comma 2, Cost.
Il giudicato cautelare – chiarisce la sentenza n. 8795/2020 – si traduce in una preclusione che può essere superata solo se intervengano nuovi elementi che modifichino il quadro precedente ma questa condizione manca nel caso di specie poiché la procedura innescata dalla richiesta del PM e dall’ordinanza del GIP ha avuto come suo unico presupposto l’esigenza di legittimare in modo surrettizio l’uso di dati probatori nei confronti del parlamentare.
L’ordinanza impugnata, peraltro conformemente alle richieste del procuratore generale di udienza, è stata pertanto annullata senza rinvio.
Il commento
La decisione commentata in questo scritto è ineccepibile poiché fondata su un chiarissimo regime normativo e su altrettanto esplicite indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Viene per di più in rilievo un istituto costituzionale, quello delle immunità parlamentari, inteso non ad assicurare l’impunità dei beneficiari ma a proteggere la funzione legislativa e chi la esercita da indebite ingerenze degli altri poteri.
Eppure, nonostante la linearità di queste coordinate, sono stati necessari due ricorsi per cassazione e altrettante pronunce della Suprema Corte per arrivare all’unico risultato conforme a legge, cioè l’annullamento dell’ordinanza e il riconoscimento dell’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nei confronti del parlamentare.
A ciò si aggiunga che fin dall’emissione dell’ordinanza del tribunale del riesame era stata rilevata e stigmatizzata la condotta del PM (e del GIP che aveva accolto la sua richiesta di intercettazione) che, pur essendo perfettamente consapevole che le captazioni richieste avrebbero verosimilmente incluso comunicazioni di un parlamentare indagato, aveva omesso di chiedere la dovuta autorizzazione preventiva.
Si compie un atto illegittimo e si pretende per di più di legittimarne gli effetti.
Si comprende meglio adesso quanto siano gravi prassi operative come quella censurata dalla Cassazione e come sia indispensabile mettervi un freno adeguato.
