Il giudice ha il potere di assumere “nuove prove” ex art. 507 cpp anche tra quelle per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 33561/2023 ha ricordato che il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale, ai sensi dell’art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poiché il requisito della “novità” non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali.

Il principio era stato già enunciato dalla cassazione Sez. 5, Sentenza n. 32017 del 16/03/2018 Ud. (dep. 12/07/2018) Rv. 273643 – 01.

La Suprema Corte sottolinea che il giudice di primo grado avrebbe pertanto potuto legittimamente assumere ex art. 507 cod. proc.pen. i testi necessari anche se indicati in una lista priva di sottoscrizione e data certa.

E’ stato infatti precisato che il giudice ha il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez. U, Sentenza n. 41281 del 17/10/2006 Ud. (dep. 18/12/2006) Rv. 234907 – 0), e in particolare alle prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione.

In motivazione, la Cassazione ha chiarito che l’assegnazione al giudice di tale potere non è in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell’azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale (Sez. 2, Sentenza n. 46147 del 10/10/2019 Ud. (dep. 13/11/2019) Rv. 277591 – 01)

Ne consegue che correttamente la corte d’appello ha assunto ex art. 603 cod. proc.pen. i testi che il tribunale non aveva ritenuto di escutere, poiché non sussiste alcun divieto per la corte di appello di rinnovare l’istruttoria dibattimentale e, come nel caso in esame, integrare il compendio probatorio acquisito; il collegio ha infatti motivato l’esercizio di tale potere osservando che dal fascicolo del dibattimento, da cui non erano stati espunti la denuncia della persona offesa e il verbale di sequestro dei monili d’oro e di riconoscimento degli stessi, emergeva un principio di prova a carico degli imputati, che doveva essere integrato tramite l’assunzione dei testi indicati ex officio dalla corte.