La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 33562 del primo agosto 2023 ha stabilito che la lettura degli atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione può avere ad oggetto anche le dichiarazioni o le consulenze rese da soggetti non indicati nella lista testimoniale, dal momento che l’art. 512 cod. proc. pen. deve essere letto in combinato disposto con l’art. 507 cod. proc. pen., che, riferendosi all’acquisizione di prove decisive, non pone alcuna limitazione e, dunque, consente sia l’acquisizione di eventuali testimonianze, sia l’acquisizione di dichiarazioni predibattimentali rese da altri soggetti e racchiuse nella querela e nei verbali di sommarie informazioni testimoniali.
Nel caso esaminato si discuteva dell’acquisizione nel fascicolo dibattimentale della consulenza tecnica del pubblico ministero senza l’avvenuto esame del C.T. purtroppo deceduto e senza che lo stesso fosse stato inserito in lista testimoniale.
La difesa deduceva: “violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale acquisito, ex artt. 507 e 512 cod. proc. pen. – e, dunque, ritenendola anche necessaria ai fini della decisione – la consulenza (con documentazione allegata) redatta dal dottor F. M., tecnico nominato dal Pubblico ministero durante le indagini, non inserito in lista testi e deceduto al momento della richiesta di acquisizione dell’elaborato al dibattimento.
Su tale consulenza e sui documenti a corredo di essa non si era, mai realizzato alcun contraddittorio tra le parti e si trattava di accertamenti ripetibili.
Sia il Tribunale che la Corte di appello avrebbero dovuto disporre una perizia di ufficio”.
La Suprema Corte premette che in tema di letture dibattimentali, la morte del consulente tecnico nelle more del giudizio costituisce una circostanza imprevedibile che consente, ai.sensi dell’art. 512 cod, proc. pen., l’acquisizione al fascicolo del dibattimento della sua relazione (Sez. 3, n. 46080 del 20/06/2018, Milo Palma, Rv. 274308).
L’art. 512 cod. proc. pen., rubricato “lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione“, prevede infatti che, a richiesta di parte, sia data lettura degli assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare, quando, per fatti e circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione.
E la sopravvenuta morte del dichiarante costituisce per definizione un evento tale da impedire la ripetizione del suo contributo conoscitivo, ovvero, nel caso del consulente tecnico, dell’attività compiuta nel corso del procedimento penale, per cui le doglianze difensive risultano manifestamente infondate, assumendo rilievo, ai fini dell’operatività del peculiare meccanismo acquisitivo delineato dall’art. 512 cod. proc. pen., non tanto la tipologia dell’accertamento tecnico compiuto, cioè se ripetibile o meno, ma la provenienza dello stesso da un soggetto la cui morte preclude la possibilità di rinnovare la specifica attività tecnica compiuta nell’ambito del procedimento penale, attività i cui esiti, anche dopo l’acquisizione dell’atto in cui sono cristallizzati e al di là dell’impossibilità di interloquire con l’autore dell’accertamento svolto, ovviamente non si sottraggono al confronto con prospettazioni diverse, nell’ambito della normale dialettica dibattimentale.
Per altro verso, la lettura degli atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione può avere ad oggetto anche le dichiarazioni rese da soggetti non indicati nella lista testimoniale, dal momento che l’art. 512 cod. proc. pen. deve essere letto in combinato disposto con l’art. 507 cod. proc. pen., che, riferendosi all’acquisizione di prove decisive, non pone alcuna limitazione e, dunque, consente sia l’acquisizione di eventuali testimonianze, sia l’acquisizione di dichiarazioni predibattimentali rese da altri soggetti e racchiuse nella querela e nei verbali di sommarie informazioni testimoniali (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904).
