Vicenda giudiziaria e ricorso per cassazione
Due uomini sono condannati in primo grado per vari reati.
Appellano la sentenza e la Corte territoriale la conferma sostanzialmente.
Accade tuttavia che la motivazione della sentenza di secondo grado sia sottoscritta da un magistrato diverso da quello che presieduto la Corte.
I difensori degli imputati ricorrono per cassazione e a gennaio di quest’anno la seconda sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 10529/2023 emessa in esito all’udienza del 25 gennaio 2023, annulla con rinvio la decisione d’appello per il vizio di cui si è detto.
La Corte territoriale si pronuncia nuovamente emettendo una sentenza che conferma quella annullata.
I difensori degli imputati ricorrono ancora una volta, deducendo plurimi motivi.
La decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è assegnato alla sezione feriale che lo definisce con la sentenza n. 34531/2023, emessa in esito all’udienza del 3 agosto 2023.
Si riportano qui di seguito i passaggi essenziali della decisione.
I giudici di appello sono venuti meno all’obbligo di uniformarsi al dictum della sentenza di annullamento adottata da questa Corte di Cassazione.
…Riassunzione degli eventi successivi all’annullamento
Dalla lettura della sentenza notificata alle parti in data 4 maggio 2023 non emergono elementi da cui desumere l’effettiva rinnovazione della camera di consiglio e la nuova redazione della motivazione, essendosi il presidente del collegio limitato ad apporre la propria sottoscrizione ad una sentenza del tutto identica a quella annullata, recante la medesima data di emissione ed i medesimi numeri di ruolo e del registro sentenze della Corte di appello.
La sentenza impugnata è priva di alcun riferimento all’avvenuto annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, allo svolgimento della camera di consiglio e, inoltre, riporta erroneamente la data della sentenza annullata e non la data in cui la Corte di appello ha nuovamente deliberato a seguito della pronuncia rescindente.
Solo successivamente alla proposizione del ricorso in cassazione da parte degli imputati, la cancelleria ha proceduto alla «correzione» del numero della sentenza e del numero del registro di appello, correzione che, peraltro, doveva essere effettuata dai giudici di appello nel rispetto delle formalità imposte dall’art. 130 cod. proc. pen.
Deve essere, inoltre, rimarcato che la predetta sentenza (recante ancora il numero 4959 e la data del 17.09.2021) è stata depositata solo in data 30 maggio 2023 e, quindi, in un momento successivo alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso in cassazione con ulteriore violazione della deliberazione contenuta nella sentenza rescindente.
…Obblighi del giudice di rinvio
Deve essere ricordato che il giudice di rinvio ha un obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi al principio affermato nella sentenza rescindente della Corte di cassazione, giacché quel principio, in quanto immodificabile da parte del giudice e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno per il caso di specie (vedi Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, Rv. 275864 – 01; Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, Rv. 278848 – 01) e che il mancato rispetto di tale obbligo comporta la violazione degli artt. 185 e 627 cod. proc. pen.
…Esito
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per la rinnovazione della sentenza documento, attraverso una nuova redazione della motivazione a seguito di camera di consiglio con espressa indicazione della nuova data della pronuncia, cui farà seguito un nuovo deposito in cancelleria.
Tutti gli altri motivi di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi relativi alla violazione degli artt. 185 e 627 cod. proc. pen.
Il commento
In sintesi:
- La prima decisione d’appello è stata annullata perché sottoscritta da un giudice che non faceva parte del collegio e quindi affetta da nullità relativa. Si segnala che nella parte finale della motivazione della sentenza d’annullamento è stata inserita una prescrizione che si riporta letteralmente: “La Corte di appello di …, nella composizione collegiale corrispondente alle risultanze del verbale di udienza del 17 settembre 2021, procederà alla rinnovazione della sentenza documento annullata in questa sede, attraverso una nuova redazione della motivazione ed una nuova sottoscrizione cui farà seguito un nuovo deposito in cancelleria“.
- Nel conseguente giudizio di rinvio il magistrato che aveva effettivamente presieduto il collegio di secondo grado si è limitato ad apporre la propria sottoscrizione ad una sentenza del tutto identica a quella annullata, con la medesima data di emissione ed i medesimi numeri di ruolo e del registro sentenze della Corte di appello. Non c’è traccia in questa “nuova” sentenza della camera di consiglio di cui dovrebbe essere il risultato.
- Ancora di seguito, e solo dopo la proposizione dei ricorsi per cassazione avverso la predetta nuova sentenza, la cancelleria della Corte ha provveduto sua sponte a correggere il numero della sentenza e del registro d’appello, provocando a sua volta una violazione della procedura prevista dall’art. 130 cod. proc, pen. che assegna al giudice e non certo alla cancelleria la funzione correttiva. Si aggiunga che la decisione così corretta è stata depositata dopo la scadenza dei termini per il ricorso in cassazione.
Non si crede di esagerare se si definisce questa successione di eventi come un campionario di errori grossolani: sciatteria, incompetenza, noncuranza verso gli interessi in rilievo nel caso di specie.
Errori compiuti da una Corte di appello, cioè da un ufficio giudiziario al quale si dovrebbe accreditare saggezza ed esperienza.
Errori compiuti da un giudice che ha il compito di correggere, ove commessi, gli errori del giudice di primo grado.
Si resta attoniti ed anche preoccupati. Che succederebbe se la stessa sciatteria caratterizzasse la valutazione dei motivi d’appello?
