La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 30221/2023 ha ricordato che quando, in ragione dell’esito positivo della messa alla prova, dichiara l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285/1992, il giudice non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida al contrario di quanto previsto dai lavori di pubblica utilità.
La Suprema Corte osserva che vi è sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova – che prescinde dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato – e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Cfr. Sez. 4, n.29639 del 23/06/2016, Rv. 267880; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rv. 267608; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819).
Ed invero, ai sensi dell’art. 224, comma 3, del Codice della strada: “La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria.
Nel caso di estinzione del reato per altra causa il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.
L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria”.
Ne consegue che, ogniqualvolta il reato è estinto – ed anche quando l’estinzione consegue all’esito positivo della prova ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen. – l’accertamento delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa compete al Prefetto.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che va eliminata.
Di conseguenza, deve essere disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto per quanto di competenza.
