La cassazione sezione 4 con ordinanza numero 32320 del 25 luglio 2023 ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “Se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 1 o 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell’ambito dell’art. 73, comma 5, nei confronti di altri“.
In tema si registrano decisioni contrastanti tra le tante si segnalano, Sezione 3 Sentenza numero 20234 del 04/02/2022 udienza (dep. 25/05/2022) Rv. 283203 – 01:”In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad un altro a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta, valutato tenendo conto della quantità di stupefacente trattato, nonché dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione, assuma caratteri differenti per ciascun correo.
(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto corretta l’esclusione della ipotesi di lieve entità per i venditori della sostanza, che gestivano, ognuno per conto proprio e talvolta in collegamento tra loro, una piazza di spaccio, a livello intermedio rispetto ai grossi trafficanti della zona).
Di segno contrario, Cassazione sezione 4, sentenza numero 30233 del 7 luglio 2021 Rv 281836-01 che ha stabilito: “In tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell’ambito dell’art.73, comma 5, nei confronti di altri, stante l’unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti.
(In motivazione, la Cassazione ha precisato che non è consentita una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico sul mero presupposto che, in relazione a taluni correi, il singolo episodio si iscriva in un programma criminoso di stampo associativo come reato-fine).
Ed ancora: In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad un altro a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione della ipotesi di lieve entità per il venditore della sostanza perché, a differenza del compratore, aveva contatti stabili e continuativi con i grandi canali di approvvigionamento).
Sez. 3 – , Sentenza n. 16598 del 20/02/2020 Ud. (dep. 03/06/2020) Rv. 278945 – 01
Ora parola alla Corte Suprema.
