Mutamento del giudice e diritto della difesa ad un rinvio per articolare nuova lista testimoni e richieste istruttorie (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 29523/2023 ha stabilito che in caso di mutamento fisico del giudice, l’illegittimo diniego di un termine a difesa per permettere l’esercizio delle facoltà difensive di cui agli artt. 468 e 493 cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio che la difesa deve dedurre entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

Fatto

Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che, all’udienza del 21.5.2019, nella dichiarata assenza dell’imputato (detenuto per altro e rinunciante a comparire), era stata aperta l’istruttoria dibattimentale ed erano stati escussi diversi testi del PM mentre altri testi erano stati sentiti alle udienze del 3.10.2019, del 9.1.2020 e del 19.2.2020; all’udienza del 27.3.2020, quindi, era stata disposta la rinnovazione del dibattimento per l’intervenuto mutamento della persona fisica del giudicante per cui, all’udienza del 16.10.2020, presente l’imputato, cui nel frattempo era stata revocata la misura degli arresti domiciliari, il processo era stato deciso.

Con l’atto di appello, la difesa aveva tuttavia eccepito la nullità della sentenza di primo grado; aveva fatto presente che in occasione dell’udienza del 27.3.2020 il difensore aveva potuto prendere atto dell’intervenuto mutamento della persona fisica del giudicante e, perciò, soltanto in quel momento aveva potuto avanzare una richiesta di termine a difesa per l’esercizio delle facoltà difensive di cui agli artt. 468 e 493 cod. proc. pen. stigmatizzando la erroneità del provvedimento con cui il Tribunale l’aveva respinta, sul rilievo secondo cui la difesa non aveva proceduto al deposito della lista testi entro il termine perentorio stabilito.

La Corte di appello ha respinto la doglianza facendo presente che “seppure indubbio è che la difesa … abbia chiesto rinvio del dibattimento allorquando appreso in udienza del mutamento del magistrato procedente e che tale istanza motivatamente sia stata disattesa, è qui da ribadire … che la stessa richiesta non è stata in quella sede specificamente motivata circa l’eventualità di produrre nuove prove testimoniali al nuovo magistrato procedente, né l’istanza reiterata in sede di conclusioni, ed anzi neppure consta una sollecitazione di integrazione probatoria officiosa ex art. 507 cod. proc. pen. a chiusura dell’istruttoria dibattimentale” di tal ché “… non può … in base al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la mera circostanza del mutamento della persona del magistrato, imporre un rinvio del processo a fronte di una del tutto generica richiesta di eventuale articolazione di prove orali svolta da taluna delle parti processuali”.

Decisione cassazione

La Suprema Corte premette che la sentenza è errata ed è sufficiente, a tal fine, richiamare l’arresto delle SS.UU. n. 41736 del 2019 “Bajrami” in cui la Corte, in motivazione, ha escluso che “… la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l’insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l’eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen., senz’altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 cod. proc. pen., come sarà chiarito più ampiamente in seguito)”.

Tuttavia la cassazione sottolinea che, quella così consumatasi con l’illegittimo diniego di un termine a difesa, integra una nullità – al più – a regime intermedio che avrebbe dovuto essere dedotta entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. mentre il difensore, presente, dopo che il giudice aveva respinto la richiesta di differimento del processo, nulla aveva eccepito (cfr., sulla natura della nullità e la conseguente decadenza dal termine per eccepirla, tra le altre, Sez. 1 – , n. 13401 del 05/02/2020, Rv. 278823 01; Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, Rv. 246777 01; Sez. 5, n. 19524 del 02/04/2007, Rv. 236643 – 01).

Quindi, cari avvocati, ricordatevi sempre di verbalizzare le vostre osservazioni e deduzioni ed eccepite eccepite eccepite ché altrimenti le parole volano con il vento.