Lavori di pubblica utilità, si possono chiedere fino all’udienza di discussione in appello (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza 33027 del 28-07-2023 ha stabilito che ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’articolo 95 del decreto legislativo 150/22, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi ex articolo 20 bis Cp, è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione in appello.

La Suprema Corte ha precisato che il giudice non è obbligato ad accogliere la richiesta di applicazione pene sostitutive ma in caso di diniego deve motivare e la questione può essere oggetto di impugnazione.

Ricordiamo e sottolineiamo che la richiesta di applicazione di una o più pene sostitutive deve essere presentata in sede di conclusioni, anche come subordinata, indicando quella/e prescelta/e dalla parte.

La domanda di applicazione di pene sostitutive può essere formulata anche nelle conclusioni scritte inviate per l’udienza cartolare prevista in sede di giudizio di appello ex articolo 94 comma 2 dl 150/2022 come modificato dalla Legge 199/2022.

Acconsentire alla sostituzione con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il giudice ex articolo 545 bis comma 1 dà avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso.

In caso di applicazione pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. Si applica l’articolo 448 comma 1 bis solo nei casi strettamente necessari.

In entrambi i casi, depositare tempestivamente la documentazione necessaria a sostegno dell’istanza e per fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva.

A titolo esemplificativo: documentazione attestante legittima disponibilità dell’abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all’ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità ecc.).

In caso di pena pecuniaria sostitutiva si potrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l’eventuale rateizzazione.

In caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, indicare l’ente tra quelli indicati all’articolo 56-bis comma 1 e allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni e orari.

In caso di detenzione domiciliare sostitutiva, indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge, indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l’UEPE.

In caso di semilibertà sostitutiva, indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall’UEPE con il quale il difensore deve interloquire.

Qualora il Giudice non ritenga sufficiente la documentazione prodotta dal difensore potrà disporre verifiche ed accertamenti.

Il secondo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disciplina i poteri istruttori del giudice, prevedendo che, ai fini della decisione sulla possibilità di applicazione della pena sostitutiva, lo stesso ex officio possa acquisire dall’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, dalla polizia giudiziaria o dai soggetti indicati nell’articolo in disamina, informazioni sulle condizioni soggettive del condannato.

Agli stessi fini, il giudice può altresì acquisire dai soggetti indicati dall’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 la certificazione di disturbo da uso di sostanze stupefacenti o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi.