Disturbo schizoaffettivo di tipo bipolare: è compatibile col carcere (di Vincenzo Giglio)

Vicenda giudiziaria e motivi di ricorso

Con ordinanza il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta presentata da XXX di differimento dell’esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute.

Premesso che il detenuto è in espiazione con fine pena al 20 marzo 2035, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che, sulla base delle relazioni dei sanitari interni, risulta affetto da “disturbo schizoaffettivo di tipo bipolare”, e, resistente alla terapia farmacologica standard, necessita di terapia farmacologica di secondo livello, alla quale vanno associati frequenti controlli ematologici e visite specialistiche psichiatriche. È stato quindi ritenuta la compatibilità con la carcerazione, risultando possibile monitorare e curare la patologia anche in ambito carcerario.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il detenuto presentasse profili di pericolosità sociale, giudizio formulato nell’ambito di accertamento peritale – prodotto dalla difesa – compiuto di recente in un giudizio penale, e desumibile dai numerosi precedenti penali e dalla misura di prevenzione personale in atto.

Il difensore di XXX ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Con l’unico motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al giudizio formulato dal Tribunale di sorveglianza.

Quanto al giudizio di compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione in carcere, non è stata compiuta una valutazione in concreto circa l’effettiva cura del quadro psicotico, il monitoraggio, mediante analisi, della terapia farmacologica e la qualità delle condizioni di vita in carcere.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è stato trattato dalla prima sezione penale che lo ha definito con la sentenza n. 33013/2023, udienza camerale del 9 giugno 2023.

Il ricorso è stato ritenuto infondato e quindi rigettato.

Quanto alla compatibilità tra le condizioni di salute e la carcerazione, il Tribunale di sorveglianza ha acquisito, anche dopo aver avuto contezza dei rilievi del consulente della difesa, relazioni sanitarie, anche dello specialista psichiatra, aggiornate a data prossima alla decisione e concordi nel ritenere che la patologia psichiatrica era trattabile con adeguata terapia farmacologica, alla quale dovevano essere controlli ematologici settimanali nei primi quattro mesi di trattamento, trattamento e controlli attuabili in ambito penitenziario.

Coerentemente, il Tribunale ha disposto la trasmissione del provvedimento al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per l’individuazione della struttura con i presidi sanitari più adeguati. È stata, quindi, compiuta una valutazione in concreto, aggiornata all’attualità rispetto alla data della decisione, e fondata su contributi anche specialistici, fra i quali anche la consulenza della difesa, che il ricorso sottolinea essere stata di segno contrario, senza peraltro precisare in quali termini.