Richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto e ordinanza del Gip di imputazione coatta senza previo contraddittorio tra le parti (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 29331/2023 ha stabilito che in tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il provvedimento col quale il giudice ordina l’imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., senza la previa fissazione dell’udienza camerale non è nullo né abnorme, ma è legittimamente emesso ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., se non è stata presentata opposizione o se la stessa è inammissibile, prefigurando quest’ultima norma un’ipotesi di contraddittorio camerale solo eventuale, rispetto alla quale le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. risultano applicabili solo in quanto compatibili.

La Suprema Corte premette che l’art. 411, con l’inserimento del comma 1-bis, a mezzo dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, delinea un autonomo procedimento, modulato in relazione alla peculiare pronuncia conseguente alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Come osservato in dottrina la disciplina ordinaria per l’archiviazione dovrà trovare applicazione «in quanto compatibile».

A riprova della peculiarità della disciplina, è stato affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018, Rv. 272247 – 01; conf. N. 36857 del 2016 Rv. 268323 – 01, N. 40923 del 2017 Rv. 271010 – 01).

La disciplina sollecita, a ben vedere, un contraddittorio argomentativo preliminare rispetto all’udienza camerale, che resta evenienza anche eventuale.

Infatti, il pubblico ministero deve dare avviso della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, sia alla persona offesa che all’indagato, i quali possono presentare opposizione all’archiviazione, indicando le ragioni del dissenso, che devono essere connotate per entrambi dai requisiti di concretezza e pertinenza previsti per contestare sia la sussumibilità della condotta nell’ipotesi di cui all’art. 131-bis (Sez. 5, n. 49046 del 17/07/2017, Rv. 271478 – 01) sia l’insussistenza del reato (Sez. 3, n. 14740 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 279380 – 01).

Nell’ipotesi in cui il giudice argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione potrà disporre l’archiviazione senza fissare l’udienza in camera di consiglio (Sez. 6, citata). Altrettanto dovrà fare il Gip nel caso in cui non sia intervenuta alcuna opposizione, come nel caso in esame, data l’indubbia lettera dell’art. 411, comma 1-bis, terzo e quarto periodo: «In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato.

Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5».

Pertanto, l’udienza camerale ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., sancita dal procedimento ‘ordinario’ in tema di archiviazione, è prevista solo «a richiesta» di una delle parti interessate, attraverso l’atto di opposizione ammissibile, spettando al Gip il vaglio di ammissibilità sulle ragioni di dissenso.

Se l’opposizione manca o è inammissibile l’udienza non deve essere tenuta.

E dunque, nel caso in esame, la circostanza che il Gip abbia comunque fissato l’udienza camerale, pur se in assenza di opposizione degli interessati, integra un caso di contraddittorio sovrabbondante, cosicchè anche l’omessa notifica dell’avviso di udienza alla persona offesa, eccepita dal ricorrente, a ben vedere costituirebbe una garanzia per uno spazio di contraddittorio non richiesto e reso superfluo proprio dalla previa verifica dell’esistenza (o meno) di opposizione ammissibile.

Ne consegue che nel caso in esame, l’assenza di opposizione alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto non implicava né l’udienza camerale né ulteriori avvisi alle parti, cosicchè il Gip ha emesso correttamente l’ordinanza, ai sensi degli artt. 409, comma 5 e 411, comma 1-bis, ultima parte, senza che alcuna nullità derivata si sia verificata, né tantomeno alcuna abnormità, in quanto non doveva trovare applicazione il modulo procedimentale dell’art. 127 cod. proc. pen., diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente.

In sostanza non trova applicazione il procedimento dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. che impone la fissazione dell’udienza camerale, mentre il rinvio diretto al comma 5 da parte dell’art. 411, comma 1-bis, ultima parte, consente di disporre l’imputazione coatta senza la previa udienza camerale.