La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 32093 depositata il 25 luglio 2023 ha stabilito un principio assai bizzarro, che si può riassumere così : se la cancelleria omette di fare il suo lavoro la colpa è dell’avvocato che doveva verificare e sostituirsi al cancelliere distratto.
La Suprema Corte ha stabilito che l’omessa trasmissione da parte della cancelleria della Corte d’Appello degli atti indicati nel ricorso per Cassazione, ai sensi dell’articolo 165-bis disp. att. cpp, non integra un’ipotesi di nullità non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando comunque sul difensore un onere di diligenza nel verificare l’effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere alle al legazioni ritenute necessarie.
Quando leggi tali ragionamenti non ti rimangono che i proverbi per evitare improperi nei confronti degli estensori e quindi caro avvocato sei: “cornuto e mazziato”.
