Vicenda giudiziaria e motivi di ricorso
Nell’interesse della persona offesa viene proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza (qualificata erroneamente come decreto) del 28 febbraio 2022, con la quale il GIP, all’esito della camera di consiglio fissata su opposizione della persona offesa, ha disposto l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di per il reato di diffamazione.
Secondo il provvedimento impugnato, nelle affermazioni contestate non si coglie alcuna lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice ma il legittimo esercizio del diritto di critica rispetto all’amministrazione pubblica e senza alcuna diretta offesa alle persone menzionate.
Lamenta il ricorrente che il GIP avrebbe erroneamente applicato la disciplina processuale, invece di rimanere ancorato alla lettura dell’art. 125 disp. att. cod. proc. pen. quale recepita da Corte cost., sent. n. 88 del 1991, giungendo, con motivazione contraddittoria, a disporre l’archiviazione esprimendo una valutazione sulla sussistenza della scriminante, preclusa in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione e consentita solo al giudice del merito a seguito del promovimento dell’azione penale.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è stato deciso nel senso della inammissibilità dalla quinta sezione penale con la sentenza n. 32936/2923, in esito all’udienza camerale del 12 luglio 2023.
Si riportano qui di seguito i passaggi essenziali della decisione.
…Nozione di provvedimento abnorme
All’esito di un percorso giurisprudenziale ormai definito nei suoi contorni applicativi, la giurisprudenza di legittimità (v., di recente, Sez. U., n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 – 01), ha chiarito che si considera abnorme il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è precisato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo.
…Carenza di potere in astratto e carenza di potere in concreto
Per quanto direttamente rileva ai fini della decisione del ricorso, si osserva che, secondo le citate Sez. U., n. 37502 del 28/04/2022), proprio con riguardo al rapporto tra giudice e PM, si è delimitata l’abnormità strutturale in termini di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).
…Valutazioni spettanti al GIP a fronte di una richiesta di archiviazione
Ora, posto che il potere di disporre l’archiviazione è attribuito al GIP, si tratta di esaminare se ricorra un’ipotesi di carenza di potere in concreto.
Al riguardo, si osserva che il provvedimento impugnato, pur cogliendo il fondamento della condotta dell’indagato nell’esercizio del diritto di critica politica, ha escluso la stessa esistenza di un’espressione lesiva della reputazione dell’opponente.
In tale contesto, occorre considerare:
a) che, in radice, le questioni giuridiche vanno affrontate alla luce del quadro normativo di riferimento, indipendentemente dalla motivazione del provvedimento impugnato (v., di recente, i principi affermati da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05);
b) che, nel caso di specie, in ogni caso, non si ravvisa alcuna contraddittorietà della motivazione, posto che il giudice, dopo avere dato atto delle ragioni dell’opponente, le ha argomentatamente disattese;
c) che erroneamente il ricorrente ritiene, alla luce di Corte cost. n. 88 del 1991, che il GIP non potrebbe esprimere una valutazione sul merito dell’accusa alla luce degli elementi acquisiti, posto che tale è esattamente il contenuto della verifica che, a seguito della richiesta di archiviazione, il giudice deve compiere;
d) che, infatti, sia nella formulazione precedente alla modifica realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022 (l’art. 125 disp. att. cod. proc. pen., abrogato dall’art. 98, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, aveva riguardo all’infondatezza della notizia di reato «perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio») sia nel testo attuale dell’art. 408, comma 1, cod. proc. pen. (“quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”), comunque il carattere prognostico dell’esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio con riguardo alle valutazioni squisitamente giuridiche che il giudice deve compiere in ordine alla stessa sussistenza del reato, quando, come, nel caso di specie, si desume dalla stessa assenza di indicazioni in ricorso sulla possibilità di ampliamento della piattaforma conoscitiva, quest’ultima sia insuscettibile di acquisizioni ulteriori.
