Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 32625/2023, udienza del 28 aprile 2023, chiarisce che la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio, non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo, e sottoscritta dal solo estensore, configura una nullità relativa, che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda a una nuova redazione della sentenza-documento, che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, Destro, Rv. 254671; Sez. 3, n. 13942 del 03/03/2022, Rv. 283130; Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015, Rv. 266308). La ratio della nullità in questione si correla all’esigenza di assicurare che la motivazione corrisponda ai singoli passaggi logici e procedimentali della deliberazione collegiale e, proprio a tale fine, nel caso in cui la sentenza sia redatta da un giudice diverso dal presidente, l’art. 546 cod. proc. pen. impone la sottoscrizione di quest’ultimo, in modo tale che egli possa verificare che l’iter argomentativo sviluppato dall’estensore sia fedele a quanto deciso in camera di consiglio e condensato nel dispositivo letto in udienza. Da tale sottoscrizione si può prescindere nei soli casi eccezionali in cui il presidente sia impossibilitato a sottoscrivere, per morte o per impedimento non superabile (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.). Le Sezioni unite hanno precisato che tale nullità non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sola sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda a una nuova redazione dell’atto che, sottoscritto dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositato, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza. L’eccepita nullità della sentenza risulta fondata. La sentenza-documento, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al medesimo giudice che l’ha pronunciata, esclusivamente per la mera rinnovazione dell’atto nullo, consistente nella nuova redazione della sentenza-documento.
