Procedure fallimentari: è irragionevole e giustifica un’equa riparazione una durata superiore a sette anni (di Vincenzo Giglio)

Cass. civ., Sez. 2^, sentenza n. 22340/2023, camera di consiglio del 19 giugno 2023, pubblicazione del 25 luglio 2023, ricorda il termine oltrepassato il quale la durata di una procedura fallimentare diventa irragionevole.

Si riportano di seguito i passaggi essenziali della decisione.

All’esito della novella di cui al d.l. n. 83/2012, come convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, l’art. 2, secondo comma, della legge n. 89/2001 prevede che, nell’accertare la violazione, il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione

Ancora, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, della stessa legge Pinto, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al primo comma se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.

Ne consegue che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari deve rispettare la soglia di sei anni.

E secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte EDU, si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale solo ai fini di un temperamento di detta soglia.

Al riguardo, secondo i richiami della Corte EDU, la durata tollerabile delle procedure concorsuali sarebbe stata di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non avrebbe potuto superare la durata complessiva di sette anni.

Sicché i summenzionati indici rivelatori della precipua complessità del caso possono al più giustificare uno slittamento della procedura concorsuale da sei a sette anni, non già una durata ulteriore, addirittura protrattasi nella fattispecie sino a circa 18 anni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31274 del 24/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16753 del 24/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 20508 del 29/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23982 del 12/10/2017; Sez. 6-1, Sentenza n. 9254 del 07/06/2012; Sez. 6-1, Sentenza n. 8468 del 28/05/2012).

Tale durata massima di sette anni – rispetto alla durata ragionevole “ordinaria” di sei anni stabilita dall’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001 per la procedura concorsuale – deve essere dunque osservata anche in caso di proliferazione di giudizi connessi, inerenti alla liquidazione dell’attivo, atteso che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (siano esse di natura cognitiva o esecutiva), che costituiscono fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all’unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6577 del 06/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 6576 del 06/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13275 del 28/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13274 del 28/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13273 del 28/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 39564 del 13/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 976 del 17/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 7 del 03/01/2019; Sez. 1, Sentenza n. 28858 del 27/12/2011; Sez. 1, Sentenza n. 18686 del 23/09/2005).

Sicché, a fronte dell’ampio superamento del limite di sette anni, decorrente per i creditori ammessi dall’approvazione dello stato passivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17167 del 26/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12861 del 22/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34762 del 16/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34761 del 16/11/2021; sez. 2, Ordinanza n. 4440 del 20/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 964 del 16/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23568 del 28/09/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 21200 del 27/08/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 7864 del 29/03/2018), la complessità del caso non avrebbe potuto giustificare la radicale esclusione (an) dell’indennizzo, in deroga ai casi tassativi nei quali l’art. 2, comma 2-quinques, della legge n. 89/2001 riconosce la non spettanza del relativo diritto.

E tanto perché, oltrepassato tale termine, il danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, nel rispetto dei principi cardine che la Corte EDU ritrae dall’art. 6 della CEDU, si intende come conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle parti del processo.

Ne consegue che, una volta accertata e determinata l’entità della stessa durata irragionevole, il giudice avrebbe dovuto ritenere tale danno esistente, sempre che non fosse risultata la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari idonee, in termini positivi, ad escludere che tale danno fosse stato subito dalle ricorrenti (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7034 del 12/03/2020; Sez. 2, Sentenza n. 26497 del 17/10/2019; Sez. 1, Sentenza n. 2246 del 02/02/2007; Sez. 1, Sentenza n. 7145 del 29/03/2006).

Ha, pertanto, errato la Corte d’appello, in presenza di una procedura fallimentare durata oltre 18 anni, a negare l’an del diritto alla equa riparazione ai creditori ammessi al passivo, non bastando ad escludere l’indennizzabilità, per una procedura concorsuale protrattasi secondo i tempi anzidetti, la constatazione della particolare complessità della procedura.