Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 28286/2023, udienza del 28 giugno 2023, ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi già nel vigore dell’art. 18, comma 1, lett. p), legge n. 69 del 2005 – ma ribadito dopo l’introduzione da parte della legge 117 del 2019 della causa facoltativa di rifiuto di cui all’art. 18-bis, lett. b) – il motivo di rifiuto dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo per fatti commessi in parte nel territorio dello Stato si fonda sull’individuazione di un concreto interesse, legato ad una situazione oggettiva, attestata dalla sussistenza di indagini sul fatto oggetto della richiesta di consegna, sintomatiche della volontà di affermare la propria giurisdizione (v., in ordine ai limiti alla consegna per procedimento pendente in Italia, Sez. 6^, n. 5929 del 11/02/2020, Rv. 278329; Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, Rv. 273544).
Ed invero, il legislatore ha voluto evidenziare come il collegamento del reato oggetto del mandato di arresto europeo con il territorio nazionale (giustificato anche dal verificarsi in Italia di un solo “frammento” della condotta), non comporta un automatico rifiuto della consegna, poiché l’interesse dello Stato italiano ad affermare la propria giurisdizione deve essere verificato concretamente caso per caso.
Tale presupposto rileva tanto più nel caso di specie in cui il mandato di arresto europeo trasmesso alle autorità italiane indica con chiarezza la competenza funzionale dell’Autorità giudiziaria emittente, in ordine all’azione penale per i fatti oggetto della richiesta di cattura. Infatti, si procede in Germania per il reato di natura associativa e per i connessi reati fine declinati in termini di truffa ai danni di quel sistema erariale: il che, già a livello astratto, esclude logicamente il coinvolgimento di condotte giuridicamente rilevanti poste in essere in Italia.
