Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 32113/2023, camera di consiglio del 4 aprile 2023, affronta e risolve varie questioni giuridiche in tema di DASPO.
Legittimità della misura anche in relazione alle partite amichevoli
Il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri cd. “amichevoli”, che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall’interessato, sussistendo, anche in tal caso, l’esigenza di prevenire fenomeni di violenza valevoli a mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica.
Questo principio, senz’altro condivisibile, richiede tuttavia una precisazione, dovendosi cioè evidenziare che l’impegno conoscitivo del destinatario del provvedimento non può prescindere dal livello di pubblicizzazione delle gare amichevoli da parte della squadra di riferimento.
Non può sottacersi, infatti, che mentre per i club che i militano nelle serie professionistiche (serie A, serie B e serie C), è maggiormente esigibile la conoscenza delle gare amichevoli, essendo generalmente maggiore, salvo prova contraria, la diffusione delle notizie da parte dei club interessati circa lo svolgimento delle partite, ivi comprese le amichevoli, un discorso diverso vale per le squadre impegnate in tornei dilettantistici, essendo in tal caso notoriamente meno conoscibili gli impegni delle squadre nelle partite non valevoli per le competizioni ufficiali.
Del resto, anche la stessa giurisprudenza riconosce che il limite all’estensione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive e all’obbligo di presentazione agli uffici di polizia è costituito dal difetto di anticipata programmazione e pubblicizzazione degli incontri, incidendo ciò sulla previa conoscibilità, per il destinatario, dell’esistenza della situazione fondante il divieto e l’obbligo, le cui violazioni sono penalmente sanzionate, per cui l’obbligo di comparizione non può operare per gli incontri minori decisi in rapporto a esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione.
Ciò posto, nella vicenda in esame, non può non considerarsi che la squadra di calcio dell’A.C. milita da alcuni anni nel campionato regionale di XXX che è una competizione dilettantistica, per cui l’estensione del dovere del ricorrente di recarsi in Questura anche in ogni occasione delle partite amichevoli disputate dalla sua squadra avrebbe richiesto un adeguato sforzo motivazionale, volto a illustrare, in concreto, le ragioni per cui, pur in presenza di un club militante in un campionato dilettantistico, era comunque agevolmente conoscibile da parte del ricorrente medesimo, come da un qualunque tifoso, lo svolgimento delle gare amichevoli da parte della sua squadra, perché solo in tal caso può ritenersi esigibile da parte di l’osservanza dell’obbligo di presentazione pure in relazione alla disputa delle gare amichevoli.
Controllo di legalità demandato al giudice
Occorre premettere in proposito che, come affermato dalle Sezioni unite (Sez. Un., n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112), in sede di convalida dell’obbligo di presentazione dinanzi all’Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all’attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l’attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore.
In definitiva, come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’Autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), e investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida.
È stato peraltro precisato dalle Sezioni unite che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo.
Controllo sulle modalità di presentazione
Deve ancora osservarsi che le modalità di presentazione imposte al ricorrente risultano particolarmente afflittive, essendogli stato imposto di recarsi presso gli uffici della Questura per quattro volte in occasione di ogni partita disputata dal in casa e in trasferta, ovvero al decimo e al quarantesimo minuto del primo tempo e al decimo e al quarantesimo minuto del secondo tempo.
Ora, se è vero che l’obbligo di una plurima presentazione del destinatario del “DASPO” presso gli uffici di polizia non può considerarsi di per sé illegittimo, tuttavia è altrettanto vero che tale imposizione richiede un’adeguata motivazione, nel caso di specie carente, circa le ragioni che giustificano una modalità esecutiva della misura così invasiva, dovendosi al riguardo ribadire il condivisibile orientamento di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009, Rv. 243271), secondo cui, in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.I.P. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell’obbligo di comparizione presso un ufficio o comando di polizia è tenuto a motivare in ordine alla necessità di un plurimo (anche in quel caso quadruplice) obbligo di presentazione imposto al destinatario della misura, tanto più in quanto lo stesso riguardi competizioni disputate “fuori casa”.
Sul punto si impone dunque la necessità, in sede di merito, di una verifica circa l’eventuale sussistenza di ragioni che giustifichino i tempi di presentazione individuati dal Questore.
