Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 29966/2023, udienza del 23 giugno 2023, ha chiarito che in tema di estorsione cd. “ambientale’, non è necessario neppure che la vittima conosca l’estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un’energica carica intimidatoria – come tale percepita dalla vittima stessa – alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all’influsso di notorie consorterie mafiose, così integrandosi anche la circostanza aggravante del metodo mafioso (nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistere un tentativo di estorsione ambientale in relazione alla condotta degli imputati – di cui uno appartenente ad una cosca di ‘ndrangheta – che avevano effettuato una richiesta anomala di informazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento a distanza di pochi giorni, al responsabile di un’impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese, il quale, pur provenendo da altra regione, si era immediatamente reso conto della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sporto denuncia).
