Attività uguali, compensi diversi: l’insolita prassi del tribunale di Paola per la liquidazione degli onorari dei difensori del gratuito patrocinio (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

L’avvocato Roberto Le Pera, presidente della Camera penale di Cosenza, ci segnala una vicenda assai particolare verificatasi presso il tribunale di Paola.

Questa la premessa in fatto:

  • il 18 maggio 2020 il tribunale, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati e la Camera penale di Paola hanno stipulato un protocollo d’intesa (allegato alla fine del post) volto a regolare la liquidazione dei compensi professionali dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
  • il 29 giugno 2023 il giudice monocratico del tribunale di Paola ha liquidato ad un avvocato del foro di Cosenza il compenso per l’attività professionale svolta quale difensore di un’imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
  • nella motivazione il giudice ha inserito questo passaggio letterale: “… considerato che il difensore istante risulta iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Cosenza e che, pertanto, non sono applicabili le tariffe di cui al protocollo d’intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato stipulato tra il COA, la Camera Penale di Paola ed il Tribunale di Paola …“;
  • a questa motivazione è seguita una liquidazione (allegata alla fine del post) che, secondo quanto riferito dall’avvocato Le Pera, sarebbe inferiore di circa due terzi rispetto a quella liquidata agli avvocati del foro di Paola che hanno esercitato il loro ministero nel medesimo procedimento;
  • una volta pubblicato il decreto, la Camera penale di Cosenza ha diramato una nota di protesta (anch’essa allegata) che denuncia la disparità di trattamento a sfavore dei difensori appartenenti a fori diversi da quello di Paola e, di conseguenza, a sfavore anche dei loro assistiti nonché la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Data questa premessa in fatto – e sempre che risulti confermata la denunciata disparità di trattamento tra difensori locali e difensori esterni – ci pare che il principio sottostante alla decisione del giudice di Paola sia discutibile.

Non si apprezzano infatti ragioni oggettive che consentano o impongano differenziazioni peggiorative in danno dei difensori che abbiano rispettato le condizioni previste dal protocollo per il solo fatto di provenire da un foro che non ha preso parte al protocollo.

Si apprezzano al contrario ragioni che consigliano la par condicio allo scopo di evitare riverberi negativi nel rapporto fiduciario tra parte e difensore esterno che potrebbe essere turbato ove entrambi siano consapevoli che la remunerazione del secondo sarà penalizzata.