Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 31843/2023, udienza del 17 maggio 2023, ha reso utili chiarimenti in tema di alcoltest allorché in esito alla misurazione compaia la dicitura “volume insufficiente”.
Qui di seguito i passaggi essenziali della decisione.
La Corte territoriale ha fondato la decisione in merito alla responsabilità dell’imputato sugli esiti dell’alcoltest, in forza di due misurazioni riscontranti un tasso alcolemico pari a 0,85 g/l, pur avendo riportato, i relativi scontrini, la dicitura «volume insufficiente» ma in assenza di una segnalazione di errore. Ciò, peraltro, con riferimento a macchinario che, pur se segnante la medesima dicitura («volume insufficiente») in occasione di una verifica precedente di diversi anni e non sottoposto regolarmente a tutte le verifiche periodiche, è comunque stato oggetto di verifica positiva (non solo nel dicembre 2015 ma anche) lo stesso anno della commissione del reato (il 2017), circa sette mesi prima, oltre che successivamente agli accertamenti sub iudice.
L’apparato motivazionale di cui innanzi, coerente e non manifestamente illogico, evidenzia la corretta applicazione da parte della Corte territoriale di principio, allo stato consolidato, governante la materia.
È difatti configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura «volume insufficiente», qualora l’apparecchio, come nella specie, non segnali espressamente la sussistenza di un errore (in merito si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269978, nonché Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017, Rv. 269061, la quale, in motivazione ha precisato che tale principio è evincibile dall’esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell’allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l’apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un «volume insufficiente» teso a evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria).
Deve infine aggiungersi, in risposta a specifica censura sul punto, che la deduzione che la difesa vorrebbe trarre dalla c.d. taratura obbligatoria annuale degli etilometri, ossia che il regolare funzionamento del misuratore possa essere sempre messo in discussione sul mero rilievo formale che dalla data della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale,
risulta estranea a ogni previsione normativa e alle elementari regole logiche, posto che l’attestazione dell’avvenuta taratura dell’apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l’accertamento sul quale è fondata l’ipotesi accusatoria (sul punto si veda, in termini, Sez. 7, n. 24424 del 08/06/2021, non massimata).
