Inammissibilità e improcedibilità: l’enigma irrisolto della loro relazione (di Alessandro Casano)

Qualche mese fa la Sez. 4^ della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 7876/2023) ha affermato che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione non consente di rilevare la sopravvenuta mancanza di condizione di procedibilità per i reati diventati procedibili a querela con la riforma Cartabia.

Lo scrutinio sull’ammissibilità dell’impugnazione -si è affermato- precede logicamente e cronologicamente quello sulla fondatezza dei motivi, con la conseguenza che se l’atto di impugnazione è inammissibile non è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale e non permette di rilevare la sopravvenuta mancanza di querela. (TF, articolo del 28/3/2023).

Dopo qualche settimana la Sez. 5^ della Cassazione (sentenza 14556) ha affermato l’esatto contrario.

L’inammissibilità del ricorso non rileva di fronte all’intervenuta improcedibilità che si applica, de plano, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. poiché, il fatto che nel tempo sia cambiato il regime di procedibilità integra un caso di favor rei, ex articolo 2 cod. pen., stante la natura mista sia sostanziale che processuale della querela (TF, articolo del 5/4/23, a questo link).

I contrasti giurisprudenziali interni tra le sezioni della Cassazione sono, nella prassi, tutt’altro che infrequenti e capita che una sezione affermi un principio ed un’altra quello opposto.

Stupisce, però, quello che è accaduto in Cassazione all’udienza del 14 giugno del 2023.

La VII Sezione della Corte di Cassazione (sì, proprio quella in cui, generalmente, confluiscono tutti i ricorsi ritenuti inammissibili dalle singole sezioni) ha emesso tre sentenze di annullamento senza rinvio per difetto di condizione di procedibilità, in relazione a reati divenuti procedibili a querela dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/22 cd. Riforma Cartabia (sentenze 29418, 29419 e 28177).

Alla stessa udienza del 14 giugno 2023, la stessa VII sezione, in persona degli stessi giudici, ha, però, emesso anche tre ordinanze 28157, 28173 e 29415 con cui ha dichiarato inammissibili i ricorsi con cui veniva eccepita la sopravvenuta mancanza di condizione di procedibilità in seguito all’entrata in vigore della Cartabia.

In dette ultime ordinanze la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui l’inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela.

Come ciò sia potuto accadere non è chiaro e non emerge dalla motivazione.

Al momento, sul tema dell’improcedibilità per sopravvenuta mancanza di querela rispetto all’inammissibilità dell’impugnazione, mi tornano in mente le parole di Churchill: Un enigma dentro un indovinello avvolto in un mistero!