Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 31700/2023, udienza del 5 maggio 2023, chiarisce che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076).
La giurisprudenza di legittimità, ancor più specificamente rispetto al tema in argomento, ha per altro verso anche già avuto modo di affermare che i cortili e gli orti, destinati al servizio ed al completamento dei locali di abitazione, rientrano nel concetto di appartenenza di cui al primo comma dell’art 614 cod. pen., ed è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato previsto da tale norma, che le “appartenenze” siano di uso comune a più abitazioni, spettando il diritto di esclusione da quei luoghi a ciascuno dei titolari delle singole abitazioni (Sez. 5, sentenza n, 7279 del 14/02/1978, Rv. 139288 – 01); e che commette reato di violazione di domicilio chi s’introduca, contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo, nel cortile dell’edificio condominiale, rientrando il cortile nel concetto di “appartenenza” dell’abitazione (Sez. 2, sentenza n. 7470 del 25/02/1974, Rv. 088665 – 01).
