Omessa comunicazione ad alcune parti della trasformazione del rito in appello da “cartolare” ad orale: effetti giuridici (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 30725/2023, udienza del 17 maggio 2023, chiarisce gli effetti derivanti dall’omessa comunicazione ad alcune parti della trasformazione del rito da cartolare ad orale. Chiarisce ugualmente gli effetti della conseguente nullità (cui nel caso di specie consegue l’estinzione del reato contestato per prescrizione) sull’azione civile ospitata nel processo penale.

Effetti derivanti dall’omessa comunicazione ad alcune parti della trasformazione del rito da cartolare ad orale

È pacifico che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito “ordinario”, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. tra tante, Sez. 6, sentenza n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750 — 01 Sez. 5, sentenza n. 7750 dei 27/10/2021 Ud. (dep. 03/03/2022), Rv. 282897 – 01); trattasi di nullità a regime intermedio che afferendo al giudizio di appello è rilevabile con l’impugnazione.

È solo il caso di precisare che pur in assenza di una espressa previsione di legge, un’interpretazione sistematica costituzionalmente orientata impone di ritenere che la parte che non ha avanzato richiesta di trattazione orale abbia diritto ad essere notiziata della trasformazione del rito di tipo cartolare in orale e che in mancanza di tale avviso si determini una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c e 180 cod. proc. pen.; e, per altro verso, si deve anche chiarire che la pubblicazione online dei calendari contenenti i ruoli di tutte le udienze penali con annotazione di quelli trattati in forma orale  non può ritenersi un equipollente delle rituali comunicazioni e notificazioni alle parti dei provvedimenti che comunque incidano sui diritti di partecipazione delle medesime (cfr. Sez. 5, del 8.9.2021, Rv. 281971- 01).

Obbligo di immediata declaratoria della prescrizione

Ne consegue che, essendo fondata l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa, per il reato di cui all’art. 635 commi 1 e 2 n. 1 cod. pen., il solo per il quale è stato l’imputato interessato è stato condannato – in virtù del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 221403 e Sez. U. n. 1021 del 28/11/2001 – dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220511) secondo il quale il giudice ha l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. anche qualora la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullità processuale assoluta e insanabile deve essere rilevata la prescrizione; trattasi infatti di fattispecie per la quale è prevista la pena massima inferiore a sei anni, sicché essendo il termine massimo di prescrizione, ai sensi degli artt. 157- 161 cod. pen., pari a sette anni e mezzo – decorrenti dalla consumazione  del reato, esso, pure a tener conto della causa di sospensione per complessivi giorni 28, è interamente decorso in data 5.6.2022.

Indi, in mancanza di elementi che depongano per l’immediata pronuncia assolutoria dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione dei medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più ai concetto di “constatazione”, ossia di percezione ‘`ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274), s’impone la declaratoria di estinzione del reato (la prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilità processuale dell’annullamento dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire).

Conseguenza della declaratoria di nullità e della conseguente prescrizione sugli effetti civili della sentenza annullata

II ricorso va però valutato diversamente agli effetti civili.

La nullità travolge anche gli effetti civili della sentenza impugnata, ma permangono quelli della pronuncia di primo grado trattandosi di prescrizione non maturata nel primo grado del giudizio, che dovranno quindi essere oggetto di vaglio da parte del giudice civile competente per valore in grado di appello.

La prevalenza dell’estinzione del reato per prescrizione ha infatti efficacia processuale e quindi è idonea a far cessare soltanto la controversia penale.

Conclusasi l’azione penale resta la controversia relativa alla responsabilità civile dell’imputato per l’azione commessa nei confronti della parte lesa costituitasi parte civile. Gli effetti processuali estintivi del reato sono prevalenti rispetto ad un ormai impossibile accertamento della responsabilità penale, ma non possono incidere sull’azione civile, attribuendo validità ad atti oggettivamente nulli, o sanando i vizi delle sentenze che hanno omesso di dichiarare le nullità tempestivamente eccepite (in tal senso, si veda, Sez. 5, n. 26639 del 04/05/2004, Rv. 229873).

In particolare, la nullità generale denunziata ha influito nel limitare il diritto di difesa dell’imputato nell’azione di risarcimento danni contro di lui proposta.

L’eccezione proposta dall’imputato anche se soccombe rispetto all’impossibile prosecuzione dell’azione penale, va invece valutata ed accolta agli effetti civili, con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, e rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.