Segnalo che il Tribunale di Milano con ordinanza del 10 marzo 2023 ha accolto un’istanza difensiva tesa al riconoscimento di un periodo di fungibilità ex articolo 657 cpp, per i giorni trascorsi con la misura dell’obbligo di dimora accompagnato dal divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 18,00 alle ore 09,00.
In proposito ricordo la sentenza della cassazione sezione 1 numero 8172/2021 la quale aveva stabilito che: ”Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell’obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione all’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari”.
