Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 30721/2023, camera di consiglio del 13 luglio 2023, è costretta ad impartire una lezione di diritto ad un GUP che, nel corso di un’udienza preliminare, ha emesso un’ordinanza decisamente stravagante rimettendo gli atti alla Suprema Corte, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza territoriale “con riguardo a tutti gli imputati” e dell’ulteriore questione sulla competenza del GIP in ordine alla sussistenza di una circostanza, “considerando l’ampiezza dei poteri della Corte regolatrice“.
Decisione della Corte di cassazione
Il collegio ha dichiarato inammissibile la richiesta del GUP nei termini che seguono.
…Questione sulla competenza funzionale del GUP riguardo alla delimitazione dei capi di imputazione
La rimessione della questione sulla competenza (funzionale) del GUP in ordine alla delimitazione dei capi di imputazione esula dall’ambito della previsione normativa in oggetto e il riferimento “alla ampiezza dei poteri della Corte di cassazione in merito alla totalità della questione dedotta“, oltre che generico, è quanto meno eccentrico, posto che è la legge che circoscrive le attribuzioni della corte regolatrice e, come si evince dal chiaro tenore letterale dell’art. 24-bis cod. proc. pen., solo la questione sulla competenza territoriale può essere rimessa, anche d’ufficio, alla Corte di cassazione.
…Rimessione in via incidentale della questione sulla competenza territoriale
Per quanto riguarda quest’ultima, ossia la rimessione in via incidentale della questione sulla competenza territoriale, l’ordinanza si caratterizza per assoluta genericità.
Il giudice fa riferimento alle memorie delle parti ed alle discussioni orali, acquisite nelle precedenti udienze, nonché alla valutazione della competenza con riguardo a tutti i reati in contestazione, con ordine di trasmissione alla Corte di “tutti gli atti posti a corredo della richiesta di rinvio a giudizio, copia delle trascrizioni e dei verbali d’udienza e le istanze per come formulate e documentate dalle difese“, lasciando intendere che: a) sia compito della corte regolatrice estrapolare e delimitare l’ambito della questione attinente alla competenza per territorio; b) sia sufficiente, per giustificare il rinvio pregiudiziale, che il giudice remittente ritenga tout court necessario – secondo una valutazione che prescinde dalla discrezionalità, visto che non è motivata – investire la Cassazione della questione sollevata dalle parti.
Come la Corte ha avuto modo di precisare, sin dalle prime applicazioni dell’istituto processuale inserito nel codice di rito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”), se è vero che «la norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che “pronuncia ordinanza”», è pur vero, tuttavia, che « si tratta di un provvedimento che, alla luce dell’art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Siccome nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente “può” – non deve – rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza» (in motivazione, Sez. 1^, n. 22326 del 03/05/2023, n.m., richiamata anche da Sez. 2^, n. 28561 del 20/06/2023, n.m.).
Nel caso di specie, è evidente che non risultano essere state rispettate le condizioni per il rinvio pregiudiziale.
Il giudice, infatti, non ha compiuto una specifica delibazione della questione, laddove, invece, avrebbe dovuto esporre le questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminare delibazione di fondatezza, prospettando le ragioni dell’impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione, Sez. 1^, n. 20612 del 12/04/2023, n.m.).
…Assenza del requisito dell’autosufficienza
Sussiste un ulteriore rilievo in punto di ammissibilità, costituito dall’evidente difetto di autosufficienza, risultando del tutto omessa da parte del giudice a quo la descrizione della fattispecie oggetto di giudizio, l’indicazione, sia pure succinta, degli elementi di fatto per cui si procede e delle modalità della condotta che hanno determinato la contestazione dei reati agli imputati, i termini e motivi dell’istanza con la quale fu eccepita dalle parti la questione d’incompetenza in relazione al locus commissi delicti.
Una differente conclusione finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischierebbe di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare “al buio” la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell’atto di rimessione.
Da qui la necessità che il provvedimento sia dotato della necessaria autosufficienza, non potendo esigersi che sia la Corte di cassazione ad emendare l’evidenziata lacuna mediante la diretta lettura degli atti che comporterebbe, attesa la genericità dell’ordinanza di rimessione, lo svolgimento di compiti demandati dal legislatore esclusivamente alla preventiva valutazione del giudice del merito.
…Omessa motivazione
Da ultimo, il giudice di legittimità, in linea con l’interpretazione che precede, ha ribadito che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l’affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento (Sez. 5^, ud. 07/07/2023, informazione provvisoria n. 15/2023).
In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non risulta pertanto ammissibile.
Commento
Dovrebbe essere evidente a questo punto l’anomalia dell’ordinanza di rimessione del GUP.
Si potrebbe dire che un giudice non ha fatto il giudice.
Investito da questioni di competenza funzionale e territoriale, se ne è liberato senza metterci mano, senza individuare alcuna linea interpretativa, senza proporre un progetto sul quale poi chiedere il conforto del giudice di legittimità.
Messo a confronto con una proposizione d’accusa e con le argomentazioni oppositive della difesa, ha scelto ancora una volta di non decidere e trasmettere tutto il materiale disponibile in forma grezza senza neanche provare a selezionare fatti e atti decisivi o comunque rilevanti per l’esercizio delle sue funzioni.
Un giudice che non decide, dunque, che addirittura si scansa dalla decisione.
Succede anche questo.
