Concorso esterno in associazione mafiosa: a che serve, a chi serve? (di Vincenzo Giglio)

Il ministro Carlo Nordio ha dichiarato che è necessario rimodulare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa perché così com’è applicato “è un ossimoro, è un concetto contraddittorio. Non esiste come reato, è una creazione giurisprudenziale” (a questo link per la notizia).

La sua uscita non è piaciuta praticamente a nessuno, a partire dallo stesso Esecutivo.

Il sottosegretario Alfredo Mantovano si è espresso in modo tranciante: “Ai parenti delle vittime di mafia dico che modificare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non è un tema in discussione, il governo non farà alcun passo indietro nella lotta alla criminalità organizzata” (a questo link per le sue dichiarazioni).

Queste due posizioni sono sufficienti a comprendere i termini concreti del dibattito: da un lato c’è chi dubita del diritto di cittadinanza del concorso esterno nel nostro ordinamento puntando su considerazioni tecniche, dall’altro c’è chi considera l’istituto come parte integrante e irrinunciabile della lotta statuale alla criminalità organizzata; da un lato si fanno riflessioni rivolte prevalentemente alla comunità dei giuristi, dall’altro si parla a chi ha subito la violenza mafiosa.

Lo stop del sottosegretario Mantovano, ascoltatissimo consigliere della premier Giorgia Meloni, al quale vanno sommate le differenti sensibilità delle formazioni che fanno parte della maggioranza politica, lascia presagire che il progetto di Nordio finirà in un nulla di fatto.

Nel frattempo, tuttavia, può essere utile ripercorrere la storia travagliata del concorso esterno e la sua declinazione pratica passata e attuale.

Proprio a tale scopo, alla fine del post è allegato un mio piccolo studio dal titolo Concorso esterno in associazione mafiosa: a che serve, a chi serve?, pubblicato due anni fa da Filodiritto.

Anticipo qui l’introduzione così da offrire una prima traccia a chi vorrà leggere.

Introduzione

Il diritto penale, oggi come sempre, è un prodotto in cui si riversano tutte le pulsioni umane, buone e cattive. Risente dell’ideologia di chi lo crea e di chi lo interpreta. È permeabile a prassi e sentimenti populisti. È un ideale terreno di sperimentazioni di ogni tipo. Ha un rapporto imprescindibile ma non sempre armonioso con il sapere scientifico. Lo stesso vale per il giudizio penale. Fatto per arrivare alla verità, non sempre la afferma, talvolta la nega. Fatto a difesa sia della vittima che del carnefice, ora dimentica la prima e vezzeggia il secondo, ora beatifica la prima e travolge il secondo, ora non riesce nemmeno a distinguere l’una dall’altro. Il legislatore è in affanno, privo di conoscenza ed empatia. Il giudice tenta di orientarsi nella complessità contemporanea e di darle risposte plausibili ma talvolta si lascia tentare dalla geometrica potenza ormai connaturale al suo ruolo e si appropria di spazi che non gli appartengono. Il cittadino vive in mezzo a questo. Il diritto e la sua applicazione sono come la neve e la grandine per lui, eventi che può solo subire, nel bene e nel male[1].

Ognuna di queste proposizioni può essere usata per giustificare l’incessante riflessione sul concorso eventuale (ma qui si preferirà il più familiare “esterno”) in associazione mafiosa.

Una fattispecie problematica, capace di generare ripetuti conflitti e incapace di assestarsi quali che siano le soluzioni di volta in volta proposte.

Un istituto divisivo che genera schiere di seguaci e detrattori.

Uno strumento di elevata capacità stigmatizzante, perfino maggiore di quella propria della fattispecie primaria poiché, se è riprovevole essere mafiosi in servizio permanente, può esserlo anche di più flirtare con la mafia secondo convenienze contingenti.

Una formidabile materia prima il cui interesse travalica il ceto di pratici, giuristi e studiosi delle discipline sociali e raggiunge l’intera collettività, la politica che la rappresenta, la storia che ne racconta il passato, il giornalismo che ne narra il presente, la letteratura che tutto fonde e trasfigura.

Un catalizzatore di neologismi o nuovi significati attribuiti a parole esistenti: zona grigia, contiguità, collusione, compiacenza e altre ancora.

Il concorso esterno è tutto questo ma rimarrebbe un mistero inesplicabile se non si riuscisse a comprendere il peso che le caratteristiche elencate hanno avuto nell’accompagnarne (stimolarne?) la nascita e gli aggiustamenti successivi.

Nella riflessione proposta la mediaticità dell’istituto sarà quindi valorizzata come criterio interpretativo tanto quanto il tenore letterale e la volontà del legislatore e tutti insieme saranno utilizzati per provare a decifrare un’operazione ancora oggi quantomai “liquida”.

Con la speranza di rispondere alle domande che fanno parte del titolo o almeno dimostrarne la legittimità.


[1] Il periodo virgolettato è tratto, con modifiche, da V. Giglio, Antichi e nuovi malesseri del diritto penale, in Filodiritto, 7 novembre 2018.