Si segnala l’orientamento nuovo in tema di reati da Codice Rosso e sospensione condizionale della pena subordinata ad un percorso di recupero da parte dell’imputato
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 30147 dell’ 11-07-2023 ha stabilito che la partecipazione ai percorsi di recupero ex articolo 165, comma quinto Cp, cui è subordinata la sospensione condizionale della pena in favore del condannato per maltrattamenti in famiglia, non rispondendo ad una logica sanzionatoria non va modellata sui parametri quantitativi previsti per le pene, principali e sostitutive; e, dunque, non è necessario che la durata del trattamento sia rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito, secondo il paradigma dettato dall’articolo 133 Cp per la dosimetria della pena, dovendosi ritenere che la definizione dei termini e delle più adeguate modalità attuative dei percorsi di recupero, che non investono il nucleo decisorio della pronuncia impugnata, ben possa essere demandata alla fase esecutiva.
La Suprema Corte pertanto ha sancito che sarà il giudice dell’esecuzione e non il giudice di merito ha dettare tempi e modalità del percorso di recupero al quale deve sottoporsi l’imputato per avere la concessione della sospensione condizionale della pena.
