Estorsione e rapporto di lavoro (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza 29047 del 05-07-2023 ha stabilito deve essere cassato con rinvio il provvedimento che esclude la configurabilità del reato di estorsione laddove il giudice non ha verificato, per ciascuno dei lavoratori individuati nel corso delle indagini come soggetto alle condotte di pressione psicologica da parte degli indagati, se le minacce così realizzate fossero dirette all’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero se, in presenza di un rapporto già avviato, pur se “in nero”, fossero rivolte a ottenere l’apparente formalizzazione del rapporto di lavoro, secondo condizioni contrattuali difformi da quelle reali (vantaggiose dal punto di vista economico del datore di lavoro e suscettibili di conseguenza patrimoniali pregiudizievoli per i dipendenti), dovendosi ritenere che il vantaggio costituente ingiusto profitto ben possa essere garantito anche dall’imposizione di formule contrattuali che, simulando la regolamentazione del rapporto in termini difformi da quelli reali e riconoscendo al dipendente livelli retributivi e indennità in realtà non corrisposte, comporta per il datore di lavoro il vantaggio di impiegare dipendenti con condizioni contrattuali apparentemente rispettose delle norme inderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori, mentre costoro sono costretti a subire conseguenze patrimoniali negative.