Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 25799/2023, udienza del 19 maggio 2023, ha affrontato la questione della competenza a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione depositata telematicamente.
Si riportano testualmente, qui di seguito, i passaggi essenziali della decisione così che sia agevole seguire il percorso argomentativo dei giudici di legittimità.
Si chiuderà con qualche nota di commento.
I motivi di ricorso
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24, comma 6-septies, in relazione ai commi 6-bis e 6-sexies, dell’art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2000, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Sostiene il ricorrente che la competenza funzionale a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di taluno dei requisiti indicati dal comma 6-sexies per l’ipotesi di deposito dell’atto di impugnazione in via telematica spettava in via esclusiva al giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, cosicché la Corte di appello, non avendo il tribunale rilevato alcunché, non avrebbe potuto rilevare e dichiarare l’inammissibilità dovuta alla mancanza della firma digitale ed all’utilizzo di un indirizzo di destinazione diverso da quello indicato dal provvedimento indicato al comma 4 del citato art. 24. Sostiene che l’attribuzione al giudice a quo della competenza funzionale ed esclusiva di rilevare l’inammissibilità dipendente dai vizi indicati dal comma 6-sexies trova giustificazione nella scelta del legislatore di valorizzare la prossimità del giudice che ha deliberato la sentenza al sistema telematico e la immediata accessibilità, in capo allo stesso, alla verifica dei requisiti formali che solo l’ufficio immediatamente destinatario dell’atto di impugnazione è in grado di effettuare e a sostegno di tale criterio interpretativo cita un precedente di questa Sezione (Sez. 5, n. 26465 del 26/04/2022, non massimata).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, oltre alle violazioni di legge già indicate con il primo motivo, la violazione degli artt. 5, comma 4, e 13 CEDU, che stabiliscono il diritto ad un processo equo e ad un ricorso effettivo.
Il ricorrente ribadisce che il divieto per la Corte di appello di dichiarare l’inammissibilità dell’appello in conseguenza di uno dei vizi indicati dal comma 6-sexies deriva dal successivo comma 6-septies che attribuisce tale potere al giudice a quo e che la tassatività delle ipotesi di inammissibilità previste dal comma 6-sexies impone, conformemente alla ratio legis, una interpretazione restrittiva della disposizione appena citata ed ispirata al favor impugnationis e quindi privilegiando un approccio non ispirato ad un rigido formalismo, ma allo scopo avuto di mira dalle citate disposizioni che è quello di assicurare certezza all’identificazione del mittente, attraverso l’identità digitale delineata dall’indirizzo di posta elettronica certificata ufficialmente attribuito al difensore ed all’autenticità della sottoscrizione.
In particolare, quanto alla trasmissione dell’impugnazione ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio giudiziario dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4 del citato art. 24, il ricorrente evidenzia che la Corte di cassazione ha ritenuto il vizio sanato laddove nel termine stabilito dalla legge per la proposizione dell’impugnazione l’atto fosse comunque pervenuto nella competente cancelleria del giudice a quo e fosse stato trasmesso al giudice dell’impugnazione (Sez. 5, n. 26465 del 26/04/2022, non massimata).
Nel caso di specie, segnala il ricorrente, il tribunale ha provveduto in data 7 luglio 2022 a trasmettere l’atto di impugnazione alla Corte di appello, che lo ha ricevuto in data 11 luglio 2022 e deve, quindi, ritenersi che abbia raggiunto il suo scopo.
La decisione della Corte di cassazione
La Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello rilevando due autonome e distinte cause di inammissibilità, ossia la mancata apposizione della firma digitale all’atto di impugnazione depositato in via telematica ai sensi del citato art. 24 e la spedizione dell’atto di impugnazione ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4 della medesima disposizione.
Si tratta delle ipotesi disciplinate dalle lettere a) ed e) del comma 6-sexies dell’art. 24 del decreto legge n. 137 del 2020.
Il ricorrente non contesta l’esattezza dei rilievi formulati dalla Corte di appello, ma si limita a negare il potere della stessa di rilevare tali vizi sostenendo che esso sarebbe attribuito in via esclusiva al giudice a quo.
Sebbene vi siano taluni precedenti di legittimità che sembrano avallare la tesi del ricorrente (Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, Rv. 282673; Sez. 5, n. 26465 del 26/04/2022, non massimata), questa non può essere condivisa.
È ben vero che l’art. 24, comma 6-septies, decreto-legge n. 137 del 2022 attribuisce al giudice a quo il potere di rilevare, con ordinanza ricorribile per cassazione, la inammissibilità dell’impugnazione nelle sole ipotesi previste dal precedente comma 6-sexies, onde valorizzare la vicinanza di tale organo al sistema telematico e la immediata accessibilità, in capo allo stesso, alla verifica dei requisiti formali previste dalla citata disposizione, mantenendo in capo al giudice di impugnazione il potere di rilevare le diverse ipotesi di inammissibilità di cui all’art. 591 cod. proc. pen.
Deve, tuttavia, ritenersi che la competenza attribuita al giudice a quo di rilevare le specifiche cause di inammissibilità previste dal citato comma 6-sexies si aggiunga al potere pure spettante, per le medesime cause, alla Corte di appello di rilevare i medesimi vizi determinanti l’inammissibilità dell’impugnazione.
Deve, infatti, rilevarsi che dalla lettera dell’art. 24, comma 6-septies, del decreto-legge n. 137 del 2020 non emerge espressamente che la competenza attribuita al giudice a quo sia esclusiva e che, una volta che quest’ultimo abbia omesso di rilevare taluno dei vizi che determinano, ai sensi del comma 6-sexies, l’inammissibilità dell’impugnazione, questa non possa essere dichiarata dal giudice ad quem. Si consideri che anche nel vigore dell’abrogato codice di rito, che ammetteva all’art. 207 che il giudice a quo dichiarasse l’inammissibilità dell’impugnazione con ordinanza ricorribile per cassazione, questa Corte di cassazione ha affermato che le cause di inammissibilità dell’appello inficiavano alla radice l’impugnazione senza possibilità di sanatoria e che tale inammissibilità era rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se non rilevata dal giudice a quo e dal giudice ad quem, doveva essere rilevata dalla Cassazione (Sez. 4, sentenza n. 14442 del 26/09/1990, Rv. 185683).
Il principio per il quale l’inammissibilità dell’impugnazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo è stato affermato da questa Corte di cassazione più volte anche nel vigore del nuovo codice di procedura penale (ex multis: Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694; Sez. 3, n. 41048 del 17/01/2018, Rv. 274032; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Rv. 260359) e costituisce un principio generale.
Nel silenzio dell’art. 24, comma 6-septies, del decreto-legge n. 137 del 2020, deve, quindi, trovare applicazione il principio per il quale l’inammissibilità può sempre essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e deve ammettersi che il giudice superiore possa rilevare le cause di inammissibilità non rilevate dal giudice inferiore. Di conseguenza, anche la Corte di appello, laddove il tribunale non vi abbia già provveduto, è tenuta a dichiarare l’inammissibilità dell’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 24 comma 6-septies del decreto-legge n. 137 del 2020.
Tale interpretazione si impone, peraltro, per un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, essa è conforme al principio di ragionevole durata del processo. Anche laddove si ritenesse che il tribunale possa dichiarare le sole cause di inammissibilità dell’impugnazione previste dal comma 6-sexies del citato art. 24 e la Corte di appello le sole diverse cause di inammissibilità di cui all’art. 591 cod. proc. pen., in virtù del riparto di competenze sostenuto dal ricorrente, dovrebbe comunque ammettersi la possibilità per questa Corte di cassazione di rilevare d’ufficio le une e le altre, in virtù della giurisprudenza sopra citata. Ne deriverebbe un inutile allungamento dei tempi processuali non potendo la inammissibilità essere rilevata in limine litis dalla Corte di appello e dovendo attendersi il giudizio in cassazione per la sua dichiarazione.
In secondo luogo, laddove si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente, le parti diverse dall’appellante non potrebbero dedurre l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 24 comma 6-septies del decreto-legge n. 137 del 2020 innanzi alla Corte di appello, senza che le stesse abbiano potuto far valere le loro ragioni in proposito innanzi al giudice a quo, atteso che quest’ultimo, laddove non rilevi alcuna ipotesi di inammissibilità tra quelle previste dal citato comma 6-sexies, deve limitarsi a trasmettere gli atti al giudice ad quem senza attuare alcun contraddittorio tra le parti.
Una lettura costituzionalmente orientata di tali disposizioni e rispettosa del diritto di difesa che deve essere parimenti riconosciuto a tutte le parti del processo impone di ritenere ammissibile il rilievo, su istanza di parte o di ufficio, da parte della Corte di appello anche dei vizi di ammissibilità di cui al citato comma 6-sexies.
Deve, quindi, concludersi che la competenza attribuita al giudice a quo dall’art. 24, comma 6-septies, del decreto-legge n. 137 del 2020 di rilevare i vizi comportanti inammissibilità dell’impugnazione ai sensi del precedente comma 6-sexies non esclude la concorrente competenza del giudice ad quem e della Corte di cassazione di rilevare le medesime cause di inammissibilità, oltre a quelle di cui all’art. 591 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, poiché è incontestata la mancata apposizione della firma digitale all’atto di impugnazione, l’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 6-sexies, lett. a), del decreto-legge n. 137 del 2020 e l’inammissibilità deve comunque essere rilevata da questa Corte di cassazione. La mancanza della sottoscrizione digitale è un vizio equiparabile alla mancanza di sottoscrizione dell’atto di impugnazione redatto su supporto cartaceo e depositato o spedito per posta alla cancelleria del giudice a quo, il cui rilievo da parte dell’autorità giudiziaria, impedendo esso di collegare l’atto al suo autore, per la sua gravità, non vale ad integrare le violazioni delle disposizioni della CEDU lamentate dal ricorrente.
L’accertamento della causa di inammissibilità sopra evidenziata esonera questa Corte di cassazione dall’esame del motivo di ricorso relativo all’altra causa di inammissibilità rilevata dalla Corte di appello ai sensi della lettera e) del citato comma 6-sexies.
Poche note di commento
Una norma – l’art. 24 del DL 137/2020 – rubricata beffardamente”Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“.
Un conflitto interpretativo palese all’interno della quinta sezione penale della Suprema Corte.
Un appello che, nonostante l’errore iniziale, è finito al giudice al quale era destinato.
Una firma digitale mancante che tuttavia non ha fatto dubitare che l’impugnazione provenisse realmente dal suo redattore apparente.
Un principio generale, quello del favore per le impugnazioni, relegato sullo sfondo.
Un’importanza sentenza della Corte europea dei diritti umani – Succi c. Italia del 28 ottobre 2021 – che ha ammonito i nostri giudici di legittimità a non lasciarsi troppo sedurre dai formalismi barocchi che gli sono così familiari e li ha invitati a concentrarsi sulla sostanza dei problemi.
Non mancavano gli alert e le strade possibili per una soluzione maggiormente rispettosa di garanzie sostanziali di primaria importanza.
Niente da fare: un’occasione irrimediabilmente persa.
