L’atto abilitante per il deposito della nomina difensiva (di Riccardo Radi)

Trovo aberrante che gli avvocati abbiano accettato di sottostare ad una richiesta priva di senso per esercitare il sacrosanto diritto di difesa.

Ogni volta che sono costretto al deposito di una nomina difensiva il portale telematico diventa una sorta di roulette russa che il più delle volte mi costringe a snervanti attese condite da improperi indicibili (quali? La prossima volta magari ci scrivo un pezzo apposito).

La situazione paradossale che si è creata per poter esercitare il diritto di difesa nasce da una comunicazione della DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) dell’11 febbraio 2021, allegata alla fine del post.

In essa la DGSIA ha specificato che ai fini del deposito mediante Portale deposito atti penali delle nomine, in fase di indagine pre art. 415-bis cod. proc. pen. è necessario allegare il c.d. “Atto abilitante”, ovvero un atto dal quale risulti “la conoscenza del procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto sia parte offesa”.

Ci rendiamo conto dell’assurdo sistema che abbiamo tollerato?

Per poter difendere l’assistito che mi ha conferito il mandato devo allegare un atto abilitante altrimenti la nomina non viene accettata.

Dove è scritto nel codice che il diritto di difesa necessita dell’atto abilitante?

La nomina non è più sufficiente, ora si deve individuare l’atto abilitante e noi avvocati che siamo degli animali che si adattano a vivere in ogni dove abbiamo trovato il tipico atto abilitante, il certificato ex art, 335 cod. proc. pen.

Nel campo specifico dovrà essere indicata la tipologia di atto abilitante che si provvede a depositare come allegato alla nuova nomina.

Bene, si dirà, ma io che con l’avanzare dell’età divento sempre più anarchico non voglio sottostare ad una richiesta insulsa e priva di fondamento giuridico.

Quindi al mio caro assistito propongo di inviare la nomina in modalità raccomandata aperta e attendo di poter eccepire la nullità degli atti compiuti dalla procura della Repubblica e dal tribunale successivamente al ricevimento della nomina senza atto abilitante.

Ricordo non a me stesso ma al Ministero della Giustizia e alla DGSIA che l’articolo 96 cod. proc. pen. così dispone: 

L’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2“.

Chiudo così: la vecchia e cara raccomandata – chi l’avrebbe mai detto? – è il mio modo di resistere alla burocrazia che tutto complica e nulla risolve.

E se poi, per ipotesi, qualche solone dei piani alti non solo non accogliesse la mia futura ed eventuale eccezione di nullità ma addirittura intravedesse a sua volta una nullità per l’omissione dell’atto abilitante, allora mi darò alla pesca.