Sono indubbie le ricadute – sul piano giurisprudenziale – provocate dalla sentenza delle Sezioni Unite, in relazione al regime derogatorio ed alle – seppur caute – aperture al regime generale del divieto di coltivazione di piante da cui derivare stupefacenti.
È interessante, in proposito, constatare un fenomeno assai singolare che si è venuto a produrre e che si è palesato attraverso l’esame delle pronunzie intervenute in questi mesi.
Se da una parte le singole Sezioni della S.C. hanno manifestato – anche se con qualche sfumatura diversa- una sostanziale ortodossa adesione alle indicazioni delle SSUU, lo studio della giurisprudenza di merito ha manifestato, invece, anche forme di critica resistenza, che, francamente, paiono di difficile comprensione, atteso che – come detto – la novazione interpretativa in materia ha subito un fortissimo impulso proprio dai giudici locali.
Va, comunque, sottolineato che l’impatto orientativo della sentenza 12348/20, per quanto riguarda il ricordato regime di eccezione rispetto alla regola generale di divieto, è stato positivo.
In primo luogo, Cass. Sez. VI Sent., 19/02/2021, n. 6599 (rv. 280786-01)[1] ha fornito una apprezzabile definizione di coltivazione domestica, recependo l’approdo che ha sdoganato la distinzione – logicamente esistente in punto di fatto – negata, invece, dalla decisione n. 26805/08 di SSUU.
“…Integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all’interno di un’abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunto, consentano l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacenti ragionevolmente destinate all’uso personale…”.
Ciò posto appare logico esaminare lo sviluppo ermeneutico delle pronunzie che si sono susseguite.
Le stesse appaiono – come detto – allineate in maniera integrata all’insegnamento, anche se talora, intervengono affermazioni che dimostrano come i supremi giudici non calino del tutto correttamente principi giurisprudenziali nelle specifiche situazioni.
È il caso di Cass. Sez. III, 25/05/2022, n. 20238 che ritiene con una valutazione di carattere assolutamente generico, per nulla approfondita, e come tale opinabile, che impianti di irrigazione e/o di illuminazione siano finalizzati a rafforzare la produzione coltivativa, escludendo con la loro presenza l’inoffensività della condotta[2].
L’affermazione potrebbe, al più, attagliarsi a casi di piantagioni estese, (l’opposto di quelle domestiche) connotano da un alto numero di vegetali.
Essa, invece, versa in errore, laddove non tiene conto che sono ravvisabili, nell’esperienza quotidiana, piccole coltivazioni indoor di natura casalinga, che fruiscono di piccole forme irrigative o di illuminazione (destinate a soddisfare qualche pianta), che – per la natura di coltura interna – sono necessarie a sostituire la luce del sole e l’irrigazione della pioggia.
Sullo specifico tema si è soffermata anche recentemente Sez. VI, 24/02/2023, n. 8442, A.A.[3], che ha declinato gli indici sintomatici dell’inoffensività della condotta di coltivazione di stupefacenti, oltre a contemplare la circostanza che l’agente sia un assuntore abituale, quella che non vi siano elementi idonei a ritenere la destinazione alla cessione a terzi, nonché che la coltivazione abbia ad oggetto un numero limitato di piante.
Ha, inoltre, sostenuto, peraltro, meno radicalmente di quanto abbia fatto la Sez. 3 nella sentenza precedente, che, altro requisito è rinvenibile nella circostanza che la coltivazione sia svolta senza l’adozione di alcuna particolare tecnica atta ad ottenere un quantitativo apprezzabile di stupefacente.
Nonostante – come si è visto – talune pronunzie abbiano operato una lodevole, quanto corretta distinzione fra tipicità ed offensività, ne sono intervenute altre che hanno ricondotto alla nozione di tipicità la presenza di uno o più requisiti, che, invece, parrebbero essere funzionali al giudizio di sussistenza dell’offensività.
Esemplificativamente deve essere menzionata Sez. IV, 28/07/2022, n. 29977, P.C.
che esclude la rilevanza penale della coltivazione ritenendo che escluda la tipicità della condotta “…l’assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto...”[4].
Nella specie è stato, altresì, affrontato il tema dell’importanza dei mezzi organizzati con i quali la coltivazione venga posta in essere.
La Corte oltre al numero abituale, quella di piante coltivate ha valorizzato” … la natura assolutamente non rudimentale della coltivazione posta in essere, trattandosi di una coltivazione organizzata e su scala decisamente massiva con predisposizione di un capannone con lampade alogene, un condizionatore, un ventilatore e tre tubi per l’areazione collegati al soffitto della lunghezza di sei metri, elementi tutti funzionali ad una coltivazione finalizzata alla cessione…”.
Appare evidente, nella specie, che le dimensioni della coltura (svolta in un capannone) siano obbiettivamente incompatibili con la coltivazione domestica.
Da ultimo, giovi rimarcare che anche la destinazione del risultato della coltivazione al proprio consumo personale, da parte del coltivatore, ha assunto dignità e cittadinanza di requisito decisivo, anche se Sez. III, 13/09/2021, n. 33797, G.B.[5] ha tenuto a precisare che “….la circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l’intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale deve essere ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato, perché la stessa deve concretamente manifestare un nesso di immediatezza oggettiva con l’uso personale...”.
Sul versante della giurisprudenza di merito, a fronte di posizioni allineate all’orientamento delle SSUU, come ad esempio Tribunale Lecce Sez. I Sent., 22/03/2022, che ha riconosciuto come fondamentali – ai fini dell’esclusione dell’offensività – “…le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore..”[6], sono emerse voci dissonanti.
In questo senso Tribunale Salerno Sez. I Sent., 09/11/2021 che esalta la “…più spiccata pericolosità della coltivazione, rispetto alle altre condotte di cui all’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, perché l’attività di coltivazione è astrattamente destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi di stupefacente disponibili…”, traendo, pertanto, conclusioni assolutamente restrittive per l’eventuale ipotetica esclusione della condizione dell’offensività nei casi specifici.
Sulla stessa lunghezza d’onda Tribunale Trieste Sent., 21/05/2021 che ha sostenuto che ha ritenuto che 8 piante di cannabis non integrino un numero limitato, idoneo a rispettare uno dei requisiti per il riconoscimento della non sanzionabilità penale della coltivazione, da classificare come domestica[7].
Diversamente il Tribunale Rovigo Sent., 24/05/2021, declinando il principio scriminante non essendo “…riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore…”. ha ritenuto sussistente la fattispecie di coltivazione cd. tecnico-agraria, ove essa sia costituita da un’attività di apprezzabili dimensioni, sostenuta da scopi commerciali, protratta con tecniche e pratiche adeguate e in grado di creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti.
Per completare il quadro ricognitivo dello stato dell’arte si deve osservare che in due distinte pronunzie, è stata valorizzata definitivamente la destinazione al consumo personale del prodotto frutto della coltivazione, sul riconoscimento della sussistenza di un rapporto di immediatezza oggettiva fra produttore-consumatore e sostanza.
Una delle due è la Corte d’Appello di Napoli Sez. VI Sent., 14/02/2022, che ha stabilito il principio, pur cadendo nell’equivoco dato dalla confusione fra tipicità e offensività[8].
La Corte d’Appello di Cagliari Sez. II Sent., 05/05/2021 pone, a propria volta l’accento sulla condotta che – per l’assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale – denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale.
La giurisprudenza costituzionale
La condizione di condotta penalmente rilevante della coltivazione di cannabis è sempre stata pesantemente influenzata da decisioni del Giudice delle Leggi.
Senza perdersi in ulteriori approfondimenti storici, pare di potere dire, sul piano di un discorso più di politica giudiziaria, che di diritto in senso stretto, che la sentenza delle SSUU 12348/20 (oltre a recepire un indirizzo ormai consolidato) costituisca, invero, una sorta di vero e proprio temperamento, un sicuro contraltare rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 109 del 9.3.2016, che aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Brescia con riferimento all’art. 75, DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
Forse è improprio, ma la sentenza delle SSUU potrebbe fondatamente essere ritenuta una forma di correttivo rispetto alla dura irragionevolezza della Consulta, sorda ai richiami di prendere atto di una mutata situazione in fatto, prima ed in diritto, poi.
La posizione della Consulta si è dimostrata sia rispettosa dei principi informanti la pronunzia n. 360 del 1995, sia allineata con la giurisprudenza di legittimità più restrittiva “..La coltivazione per uso personale di cannabis non può essere equiparata al semplice possesso e non deve essere punita solo con sanzioni amministrative, in quanto ha la peculiarità di dare luogo ad un processo produttivo in grado di autoalimentarsi e di espandersi, potenzialmente senza alcun limite predefinito, tramite la riproduzione dei vegetali. Tale attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, rende non irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità della condotta considerata per la salute pubblica […] oltre che per la sicurezza pubblica e per l’ordine pubblico…”.
I giudici, con la più recente pronunzia tra le due emesse pur a distanza di vent’anni l’una dall’altra, hanno così ribadito l’interpretazione dell’offensività della condotta di coltivazione anche a semplice scopo personale, basando la loro interpretazione sul concetto di “aumento della quantità di droga presente sul territorio”.
È certamente vero che il dubbio di legittimità costituzionale riguardava la persistenza di un trattamento penale differente tra detenzione e coltivazione, tema rispetto al quale i giudici sia delle leggi, che di rito, hanno sempre manifestato una forte e dura chiusura, negando costantemente qualsiasi ipotesi di assimilazione fra le due condotte, sotto plurimi profili.
È altrettanto vero, che gli argomenti addotti a motivazione della decisione, non si limitano al mero parallelismo fra i due comportamenti45, ma si incentrano, con grande specificità, sulla negatività della condotta coltivativa.
La Consulta non ha mostrato alcuna deviazione rispetto alla propria giurisprudenza, nonostante le censure di costituzionalità si fondassero su due elementi di novità e cioè l’incontroversa evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla interpretazione dell’art. 73 co. 4 dpr 309/90 e la modifica sopravvenuta della normativa sovranazionale e comunitaria.
Ai fini che ci occupano, ritengo utile soffermarci sulla doglianza riferita alla supposta violazione del principio di offensività.
Sul punto, la Corte ha operato una discutibile assimilazione fra fenomeno coltivativo, considerato come un unicum – e non scrutinato in tutte le sue espressioni sia agrarie, che domestiche, che relative alle varie sostanze estraibili ed ottenibili – e produzione, fabbricazione, estrazione nonché raffinazione, costituiscono condotte ontologicamente differenti e, indubbiamente, differenti sul piano della pericolosità sociale e criminale.
Ad opinabile avviso della Consulta queste condotte in effetti manifesterebbero la “peculiarità di dare luogo ad un processo produttivo in grado di ‘autoalimentarsi’ e di espandersi, potenzialmente senza alcun limite predefinito, tramite la riproduzione dei vegetali. Tale attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, rende non irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità della condotta considerata per la salute pubblica (..) oltre che per la sicurezza pubblica e per l’ordine pubblico”.
Si tratta di un’affermazione che, per quanto riguarda la cannabis – e non dimentichiamo che la questione era proposta esclusivamente in relazione a tale tipologia di coltivazione -, già all’epoca era oggetto di notevoli critiche, di nuove valutazioni giurisprudenziali.
Quelle decisioni che, esposte nei capitoli precedenti, hanno, poi, portato all’apertura contenuta nella sentenza di SSUU 12348/20.
La premessa ricordata, ad avviso di chi scrive, vizia decisivamente la prospettiva e l’ottica sulla quale viene modulato il giudizio della Corte.
Riconducendo impropriamente la coltivazione a questo ambito di condotte che ben poco hanno a che fare sul piano tecnico con la cannabis, la Corte, citando la propria giurisprudenza, ha rammentato che il principio di offensività può operare anche in astratto, sempre ché la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit.
Si tratta di una petizione di principio indiscutibile, ma che rimane espressione del tutto astratta priva di collegamento concreto con la condotta normata, oggetto dell’esame giurisdizionale.
La sentenza, quindi, non ha ritenuto di discostarsi dal contenuto della sentenza n. 360/1995, che aveva ritenuto che l’incriminazione della coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, a prescindere dalla destinazione del prodotto, rispettasse la suddetta condizione, poggiando su una non irragionevole valutazione prognostica di attentato al bene giuridico protetto.
Il timore di chi scrive riposa nel fatto – peraltro già paventato – che i giudici costituzionali abbiano considerato superficialmente la condotta coltivativa, ricomprendendo all’interno del relativo recinto tutte le sostanze ottenibili dalle varie coltivazioni, senza, invece, approfondire le differenze naturalistiche e scientifiche che ciascuna forma coltivativa – ed in special modo quella riguardante la canapa – ha.
La preoccupazione di creare un vuoto normativo che non fosse limitato alla cannabis, ma si estendesse anche alle coltivazioni di papavero (da cui estrarre eroina) o di foglie di coca (da cui ottenere la cocaina) potrebbe avere condizionato in senso restrittivo la valutazione della Consulta.
Dunque, il principio di offensività non sarebbe in alcun modo compromesso,
Neppure in ordine al tema della necessità di armonizzare la normativa interna con la Decisione 25.10.2004 n. 7575/GAI, la sentenza pare convincente.
La questione di un potenziale contrasto con tale disposizione europea viene risolta affermando che la Decisione Quadro in parola infatti “reca solo «norme minime» in tema di repressione penale delle condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti. Essa non obbliga gli Stati membri a prevedere come reato la coltivazione per uso personale, ma neppure impedisce loro di farlo. Nel quarto ‘considerando’ si afferma, anzi, espressamente che «l’esclusione di talune condotte relative al consumo personale dal campo di applicazione della presente decisione quadro non rappresenta un orientamento del Consiglio sul modo in cui gli Stati membri dovrebbero trattare questi altri casi nella loro legislazione nazionale»”.
Senza dilungarsi in modo particolare, sia consentito richiamare il co. 2 dell’art. 2 che recita “Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1[9], se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali”.
Appare evidente la circostanza che esistendo nel nostro ordinamento una norma – l’art. 75 dpr 309/90 – che riconosce il consumo personale come condotte non sanzionabile penalmente, la condotta di coltivazione ove destinata al fabbisogno del coltivatore rientra in toto nella esimente di cui al co. 2.
La Consulta, però, non pare avere interpretato correttamente la norma, risolvendo pilatescamente la questione.
Un breve riferimento anche alla sent. 360 del 24.7.1995.
Nell’occasione le questioni incidentali di legittimità costituzionale riguardavano l’art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti – oltre che l’importazione, l’acquisto o la detenzione – venga punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata all’uso personale della sostanza, per sospetta violazione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto alla condotta, non più penalmente perseguibile, di chi illecitamente importa, acquista, o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per farne uso personale e l’art. 73 del medesimo d.P.R. n.309 del 1990 cit. – in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost. – nella parte in cui prevede la illiceità penale della condotta di coltivazione di piante indicate dall’art. 26 del d.P.R. n.309 del 1990, da cui si estraggono sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all’uso personale, indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta nel prodotto della coltivazione stessa per sospetta violazione del principio della necessaria offensività della fattispecie penale nell’ipotesi in cui la coltivazione dia luogo a quantità (o qualità) di infiorescenze dalle quali non sia ricavabile il principio attivo in misura sufficiente a produrre l’effetto (stupefacente) potenzialmente lesivo nel caso di successiva assunzione.
Sostanzialmente non vi è differenza rispetto alla questione riproposta nel 2016.
La Corte con la sent. n. 360, risolse la questione affermando che “….risulta una condotta (quella di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti) che ben può valutarsi come <pericolosa>, ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga; tanto più che – come già rilevato – l’attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili. Si tratta quindi di un tipico reato di pericolo, connotato dalla necessaria offensività proprio perché non è irragionevole la valutazione prognostica – sottesa alla astratta fattispecie criminosa – di attentato al bene giuridico protetto. E – come già questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sentenze n.133 del 1992 e n.333 del 1991; ma cfr. anche sentenza n.62 del 1986) – non è incompatibile con il principio di offensività la configurazione di reati di pericolo presunto; ne nella specie è irragionevole od arbitraria la valutazione, operata dal legislatore nella sua discrezionalità, della pericolosità connessa alla condotta di coltivazione”.
Precisò, inoltre, che non vi era comparabilità” …della condotta delittuosa, prevista dall’art. 73 citato, con alcuna di quelle allegate come tertia comparationis sicché non sussiste la denunciata disparità di trattamento…”.
Nel caso della coltivazione – ad avviso della Consulta – mancava il nesso di immediatezza con l’uso personale (presente a parere dei giudici nella detenzione, nell’acquisto e nell’importazione di sostanze stupefacenti per uso personale).
Ciò avrebbe giustificato un possibile atteggiamento di maggior rigore, rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all’approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale.
Quest’orientamento che tanto ha condizionato questi anni e segnato migliaia di processi, permane tuttora, nonostante una giurisprudenza che molto si è evoluta e che ha negato taluni presupposti evocati dal Giudice delle leggi.
(Fine)
[1]CED Cassazione, 2021 Studium juris, 2021, 10, 1250
[2] In tema di reati contro gli stupefacenti, laddove la coltivazione sia caratterizzata da forme del tutto elementari e non presenti la predisposizione di accorgimenti – come impianti di irrigazione e/o di illuminazione – finalizzati a rafforzare la produzione, e sia tale, in relazione al grado di sviluppo raggiunto dalle piante, da consentire l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato, essa è priva di rilevanza penale.
[3]Quotidiano Giuridico, 2023
[4] Conf. Pur con le perplessità già espresse in relazione alla valutazione concernenti l’uso di strumenti irrigativi e luminosi, che vanno esaminati sempre con un metro di adeguatezza, Cass. Sez. III, 25/05/2022, n. 20238, S.E., Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto. Infatti laddove la coltivazione sia caratterizzata da forme del tutto elementari e non presenti la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, e sia tale, in relazione al grado di sviluppo raggiunto dalle piante, da consentire l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacenti ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato, essa è priva di rilevanza penale.
[5]Quotidiano Giuridico, 2021
[6]Conf. Corte d’Appello Palermo Sez. IV Sent., 28/02/2022 che aderisce al principio, pur premettendo che “…Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente...”
[7]“...non può ricondursi alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di otto piantine di marijuana, come nel caso di specie, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale.
[8]“…Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto…”.
Equivoco in cui cade, affermando, a propria volta tale indirizzo, anche il Tribunale Trieste con la Sent., 08/03/2021
[9]Articolo 2
Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori.
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate:
a) la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, l’offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione o l’esportazione di stupefacenti;
b) la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis;
c) la detenzione o l’acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lettera a);
d) la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.
