Guida senza patente: onere dimostrativo della reiterazione per la configurabilità del reato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 25823/2023 ha esaminato il “nuovo” reato di guida senza patente che contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall’autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione.
La Suprema Corte rileva che la suindicata premessa trova conferma nella disposizione di cui all’art. 8-bis della I. 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che disciplina, appunto, la “reiterazione” degli illeciti amministrativi; norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981, operato dall’art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016 ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative in esso previste.
Il citato art. 8-bis, oltre a disporre che la reiterazione “non opera nel caso di pagamento in misura ridotta”, prescrive che “gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo”, ed inoltre che “Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato”.
Tutto ciò a conferma della necessità che la “reiterazione” dell’illecito depenalizzato – su cui si basa la nozione di “recidiva nel biennio” che integra il reato in disamina – si fondi su (un precedente) illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, in quanto basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge (Sez. 4, n. 27398/2018).
Poiché la precedente violazione costituisce elemento costitutivo del reato la prova della medesima incombe sulla pubblica accusa.
Nella specie la Corte territoriale, non facendo buon governo di tale principio, ha viceversa affermato che era onere della difesa provare la non definitività del verbale e quindi la non definitività dell’accertamento aggiungendo altresì che ai fini della recidiva rileva il semplice accertamento della violazione.
La cassazione ha ribadito che la prova della recidiva nel biennio era onere dimostrativo del pubblico ministero e non è ammissibile l’inversione dell’onere della prova.