Elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: opera anche nel procedimento principale nonostante la volontà contraria dell’imputato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 25803/2023 ha esaminato la questione se l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato contenente la dicitura che per “espressa volontà dell’imputato si limitano gli effetti al solo procedimento incidentale” si estenda anche al procedimento principale.

Fatto

Nel caso esaminato, il pubblico ministero presso il tribunale di Termini Imerese ha promosso ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Termini Imerese del 21 settembre 2022 con la quale il giudice monocratico – nell’ambito del processo penale instaurato nei confronti di B.L. per il delitto di cui agli artt. 110,582 e 585 cod. pen., commesso in danno di M.A. – dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e la restituzione degli atti al pubblico ministero per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, eseguita presso il domicilio eletto, sul presupposto della non estensibilità al procedimento penale della elezione di domicilio formalizzata dall’imputato nell’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Decisione

La Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento che prevede: “l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento” (sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246; sez. 5, ord. n. 29695 del 13/05/2016, Rv. 267501; sez.3, n. 14416 del 19/02/2013, Rv. 255029; sez. 4, n. 7300 del 29/01/2009, Rv. 242868; sez. 1, n. 41069 del 23/10/2008, Rv. 242037).

Pertanto, deve ritenersi correttamente eseguita la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari presso il domicilio eletto nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.