Spese di giustizia: la richiesta di pagamento va presentata entro 100 giorni a pena di decadenza (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con ordinanza 18797 del 4 luglio 2023 ha stabilito che gli ausiliari del giudice devono presentare la domanda di liquidazione delle spettanze entro e non oltre 100 giorni dal compimento delle operazioni a pena di decadenza.
La Suprema Corte ha sottolineato che il diktat riguarda tutte le categorie di ausiliari del giudice: il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge.
Quindi, in tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell’articolo 71 del dpr 115/02, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l’esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge.