Riceviamo dall’avv. Giacomo Frazzitta del foro di Marsala e volentieri pubblichiamo un suo resoconto delle argomentazioni sottese all’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 95 delle disposizioni transitorie del d.lgs. 150/2022 per possibile contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., da lui stesso sollevata dinanzi al tribunale in composizione monocratica di Marsala e da tale giudice accolta con conseguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Consulta.
La questione
Invero, la questione proposta è se il condannato possa chiedere al Giudice dell’esecuzione l’applicazione delle sanzioni sostitutive, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 150/2022, recante la disciplina transitoria della c.d. “Riforma Cartabia” secondo la quale “il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza”;
• tuttavia per economicità di giudizio si è ritenuto, di non proporre ricorso per cassazione, ed inoltre, non sarebbe stato possibile, in sede di giudizio di appello, richiedere la sanzione sostitutiva, poiché la sentenza era stata emessa in data antecedente all’entrata in vigore in vigore della Riforma “Cartabia”, ma depositata fuori termine rispetto ai 90 gg. indicati nel dispositivo, in data successiva all’entrata in vigore della predetta riforma;
• l’intento del legislatore, nella riforma, è consentire ai condannati in via definitiva in data successiva all’entrata in vigore della L. 150/2022, di poter accedere, anche in fase esecutiva della pena, a mezzo incidente di esecuzione, ad un giudizio di valutazione sulla possibilità di ottenere la sanzione sostitutiva introdotta con la novella, con una richiesta da formulare entro 30 gg. dal passaggio in giudicato;
• la norma transitoria può, certamente, essere intesa nel senso che, anche evitando l’aggravio di un ulteriore giudizio, che risulterebbe ultroneo e dispendioso, anche per lo Stato, il condannato con una sentenza passata in giudicato in secondo grado, possa beneficiare di quanto disposto dall’art. 95 del Decreto Legislativo n. 150/2022;
• dunque secondo questa interpretazione della norma la concessione del beneficio non necessariamente deve essere legata alla pendenza di un giudizio di legittimità;
• tuttavia l’eventuale differente interpretazione della norma a vantaggio della lettera della stessa che fa riferimento espresso alla pendenza del giudizio avanti alla suprema corte, determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 27 della Cost., in quanto, la disparità di trattamento tra coloro i quali hanno un giudizio pendente innanzi la Corte di Appello, al momento della entrata in vigore della novella, non sono annoverabili, né lo potranno essere dopo, tra i soggetti beneficiari, né tanto meno l’eventuale ricorso per cassazione successivo, potrebbe far rientrare, nella lettera della norma, coloro i quali dovessero presentare il ricorso per cassazione nell’anno 2023, poiché la norma afferma testualmente : “all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto”, quindi fa retroagire la pendenza, del gravame di legittimità, al momento dell’entrata in vigore della novella, escludendo tutte le altre condizioni di definitività della sentenza;
• non sarebbe annoverabile nel beneficio neppure un ricorso successivo, poiché non potrebbe definirsi “pendente al momento della entrata in vigore”, determinando un’altra disparità di trattamento fra i condannati
Orbene, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale Monocratico di Marsala ha accolto la questione nei termini che seguono: Il Tribunale di Marsala ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 3,24 e 27 della Carta Costituzionale- dell’art. 95 delle disposizioni transitorie del D.lgs. n. 15072022( rubricato “ Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi”) nella parte in cui non consente di presentare al Giudice dell’esecuzione ex art. 666 c.p.p. entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui all’art. 20 bis c.p. ai condannati a pena detentiva non superiore a 4 anni nei confronti dei quali, al momento dell’entrata in vigore del succitato decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza . Come è noto , infatti, il Decreto Legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. riforma Cartabia”) ha riformato in modo organico la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui al Capo III della Legge n. 689/1981, al fine precipuo di favorire la risocializzazione dei condannati “ consent(endo) al giudice di cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente , dopo la definitività della condanna, senza essere sostituite con misure alternative da parte del Tribunale di sorveglianza spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa ( come testimonia l’allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi)” (così in termini , la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 /2022 pubblicato a supplemento straordinario n. 5 alla G.U. n. 245 del 19.10.22.).
