Vicenda giudiziaria e motivi di ricorso per cassazione
In entrambi i gradi di merito un imputato è stato riconosciuto responsabile reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-bis cod. strada: tasso alcolemico pari a 2,5 grammi/litro), aggravato dall’aver cagionato un incidente stradale, e, quindi, condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, con le previsioni aggiuntive della revoca della patente di guida e della confisca dell’auto.
Il suo difensore ha fatto ricorso per cassazione.
Con uno dei motivi ha dedotto congiuntamente i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e contraddittorietà, che sarebbe connotata anche da un vero e proprio “travisamento della prova” con riguardo alla ritenuta fedeltà dell’accertamento del tasso alcolemico.
Il difensore ha evidenziato a tal fine che l’accertamento, eseguito a mezzo prelievo ematico presso l’ospedale di xxx, è avvenuto “a quasi tre ore dal sinistro” (nella specie, alle ore 21.50), mentre l’assunzione di sostanze alcoliche sarebbe avvenuta intorno alle ore 19,00, pochi minuti prima del sinistro, verificatosi alle 19.15. Ha quindi contestato l’attendibilità del valore rilevato e l’incidenza dello stato di alterazione alcolica sulla condotta di guida del veicolo in ragione del lasso temporale necessario per il raggiungimento del picco di assorbimento nell’organismo della sostanza. I giudici di merito, in particolare, avrebbero posto attenzione alla sola fase discendente della curva di assorbimento, espressa dalla c.d. curva di Widmark[1], senza considerare la iniziale finestra “di non assorbimento” dell’alcol da parte dell’organismo umano.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è stato deciso da Cass. pen., Sez. 4^, con la sentenza n. 8489/2023, udienza del 25 gennaio 2023, che lo ha dichiarato inammissibile.
Qui di seguito le argomentazioni utilizzate dal collegio di legittimità.
In riferimento al primo motivo, con cui la difesa lamenta la inattendibilità della misurazione nel tasso alcolemico a distanza di circa tre ore e l’errata applicazione dei criteri della curva di Widmark, la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione coerente e immune da vizi logici, che la questione del notevole lasso temporale tra il sinistro e l’accertamento del tasso alcolemico nel caso in esame non assume alcun fondamento.
Nella sentenza impugnata si evidenzia sul punto che, tenuto conto della dell’iniziale andamento crescente della curva di Widmark (tra i 20 e i 60 minuti circa dall’assunzione, fino a raggiungere il picco massimo di assorbimento, che rimane in fase di stasi per circa mezz’ora), assume valore altamente significativo che al momento del prelievo del sangue, ad oltre due ore e mezzo dal sinistro, il tasso alcolemico, seppur da tempo in fase discendente, avesse ancora un elevato valore. Di qui la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della correttezza della positività riscontrata e della sua incidenza sulla condotta di guida.
La pronunzia impugnata è in linea con plurimi precedenti di legittimità, ai quali il collegio aderisce, i quali affermano che il decorso di un lasso di tempo tra il controllo del conducente e il prelievo ematico, di per sé, non inficia la validità del rilevamento effettuato mediante alcooltest. Infatti, le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla “curva di Widmark”, secondo il modello sopra illustrato, variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (cfr. le motivazioni delle seguenti decisioni, non massimate: Sez. 4^, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018, sub n. 2 del “considerato in diritto”; Sez. 4^, n. 45211 del 13/09/2018, sub n. 2 del “considerato in diritto”; Sez. 4^, n. 38382 del 21/05/2019, sub n. 1 del “considerato in diritto”; Sez. 4, n, 39725 del 06/06/2019, sub n. 6 del “considerato in diritto”).
Inoltre, costituisce principio pacifico che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (tra le tante,Sez. 4^, n. 50973 del 05/07/2017 , Rv. 271532 – 01; Sez.4^, n. 40772 del 09/09/2015, Rv. 264716 – 01).
Nel caso di specie, infine, in sentenza si dà atto che l’esito chiaramente positivo degli esami ematici effettuati in ospedale (valore del tasso alcolemico del 2,5 g/l), è stato riscontrato materialmente dagli agenti intervenuti (“l’agente della Polizia Municipale ha riferito emanare [l’imputato] un “forte odore di alcol”) da ciò desumendone la fase “da tempo” discendente del valore all’atto del prelievo.
[1] La “Curva di Widmark” esprime l’andamento della concentrazione ematica di alcool etilico nel tempo dopo una singola assunzione. Secondo tale teoria, la concentrazione di alcol ha un andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall’assunzione, per poi assumere un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo. Il picco ematico sarebbe raggiunto in circa 5/10 minuti a stomaco vuoto e in 40 minuti circa a stomaco pieno. Circa 10 minuti dopo il picco ematico la concentrazione di alcool etilico nel canale circolatorio raggiunge un equilibrio tra la concentrazione ematica e parenchimale (cervello, reni, fegato). Inizia poi una fase discendente, di “smaltimento”, la cui velocità dipende essenzialmente dal metabolismo del fegato.
È bene precisare che la giurisprudenza civile di legittimità esclude che la Curva di Widmark abbia valore scientifico universale, sul presupposto che l’ascesa della curva è quantomai variabile in relazione alle caratteristiche fisiche del singolo individuo. Ne consegue che non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito (costituente insindacabile apprezzamento) che la reputi inidonea a contrastare le emergenze probatorie di causa, attestanti la guida in stato d’ebrezza costituente violazione amministrativa.
