Delitti colposi e “senno del poi” (di Vincenzo Giglio)

Vicenda giudiziaria e motivi di ricorso per cassazione

Un individuo è stato accusato del delitto previsto dall’art. 449 cod. pen. per avere cagionato l’incendio di alcuni terreni per colpa consistita in imprudenza e in particolare nell’aver incendiato residui vegetali nella sua proprietà.

Il giudizio si è svolto secondo le forme del rito abbreviato.

Dopo la condanna in primo grado e l’appello, la Corte territoriale lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato.

Attraverso le indagini della polizia giudiziaria era emerso che l’incendio aveva interessato circa un ettaro e mezzo di terreno coltivato ad uliveto ed era stato innescato dalla condotta dell’imputato che aveva bruciato residui vegetali e dall’improvviso levarsi del vento.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che nel mese di settembre (nel quale si era verificato l’evento), in quanto periodo dell’anno caratterizzato da variazioni atmosferiche, si sarebbe dovuto tenere conto che l’accensione del fuoco fosse da tenere costantemente sotto controllo, a prescindere dalle rassicuranti previsioni meteorologiche. Era stato quindi imprudente l’imputato, a fronte della prevedibilità del rischio di propagazione delle fiamme in considerazione della possibile repentina variazione atmosferica, per avere omesso il costante controllo del fuoco.

Nel secondo grado, la Corte territoriale ha escluso la colpa dell’imputato.

Dapprima, confutando la fondatezza dell’assunto secondo il quale il mese di settembre sarebbe caratterizzato da variazioni atmosferiche; poi, mettendo in evidenza che l’assunto secondo il quale il l’imputato non avrebbe costantemente controllato il fuoco era privo di riscontro. Ha ritenuto, per converso, provato, sulla base delle dichiarazioni dell’imputato e in assenza di elementi contrari, che costui avesse iniziato l’attività nelle prime ore del mattino in una giornata in cui le previsioni meteorologiche non indicavano vento né folate di vento, avesse predisposto un tubo collegato a una cisterna d’acqua e vari secchi già pieni di acqua, avesse fatto due mucchi di residui di potatura degli ulivi, uno a monte e uno a valle, avesse deciso di bruciare prima un mucchio e poi l’altro, dopo aver bruciato il primo mucchio fosse sceso a valle con il tubo collegato all’acqua. Tali elementi istruttori, secondo la Corte territoriale, erano dimostrativi di una condotta prudente. Nessun elemento di riscontro fondava, invece, l’assunto secondo il quale l’imputato non avrebbe controllato costantemente il fuoco.

Contro la sentenza assolutoria ha proposto ricorso il procuratore generale deducendo, con un unico motivo, manifesta mancanza e illogicità della motivazione.

Il PG ritiene che la Corte abbia escluso ogni forma di imprudenza sulla base di una imprevedibile folata di scirocco, omettendo la motivazione in merito alla repentinità che caratterizzò l’alzarsi del vento, all’intensità delle folate o a cosa fece l’imputato per impedire la propagazione del fuoco. Ritiene, poi, manifestamente illogico sostenere che il controllo costante delle fiamme da parte dell’imputato fosse provato dalle misure di prudenza adottate, considerato che il pronto intervento di chi è obbligato a vigilare è in genere sufficiente a prevenire il rischio di un incendio e che l’essersi invece verificato l’incendio dimostra che l’interessato non intervenne tempestivamente o, se lo fece, che in ogni caso le cautele adottate erano inadeguate.

Contesta il giudizio d’imprevedibilità del vento sulla base delle previsioni meteo, essendo notorio che le previsioni non sono mai caratterizzate da una precisione territoriale assoluta, e ritiene che, per giungere a escludere la colpa, l’imprevedibilità debba essere correlata ad un evento di intensità straordinaria ed eccezionale.

La decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è stato trattato, deciso e rigettato da Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 17622/2023, udienza del 12 aprile 2023.

…L’accusa non comprende l’omesso impedimento della propagazione dell’incendio

Il collegio ha inteso anzitutto precisare che oggetto di addebito nel presente processo è l’aver cagionato l’incendio di alcuni terreni coltivati a oliveto per una superficie di 1,5 ettari di terreno.

I fatti che la pubblica accusa aveva allegato erano l’accensione dei residui vegetali nel fondo di proprietà dell’imputato quale causa dell’evento e, sotto il profilo soggettivo, la prevedibilità dell’alzarsi del vento, dunque l’imprudenza dell’imputato nell’aver acceso il fuoco senza provvedere al suo costante controllo.

Tale precisazione si rende necessaria perché, per quanto «cagionare un incendio» possa equivalere sul piano giuridico a «non impedirne il propagarsi», nei termini di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen., tale operazione non appartiene al presente processo, in cui nessun elemento fattuale né probatorio risulta essere stato allegato in tal senso a sostegno dell’ipotesi accusatoria. Sarebbe stato, infatti, a tale fine, necessario sviluppare l’indagine per chiarire se, e da quale momento in poi, la tempestiva attivazione avrebbe impedito il propagarsi delle fiamme sino all’insorgere del rischio per l’incolumità pubblica nelle specifiche condizioni date.

Tale iniziale rilievo rende manifestamente infondato l’addebito di omessa motivazione formulato nel ricorso, giacché la Corte non avrebbe avuto l’obbligo di spiegare «cosa fece l’imputato per impedire la propagazione del fuoco», non essendo questa la condotta ascrittagli e non essendo, conseguentemente, necessario scandagliare una colpa omissiva che non aveva formato oggetto del processo.

…Vizio di manifesta illogicità della motivazione

Un secondo rilievo concerne la costruzione giurisprudenziale del vizio di manifesta illogicità della motivazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale vizio deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, ovvero a verificare che la motivazione sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 – 01; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Rv. 233708 – 01).

…e sua declinazione nel caso concreto

Sul tema dell’elemento soggettivo, la Corte territoriale ha ritenuto credibile quanto riferito dall’imputato in merito alla scelta dell’orario mattutino e del giorno in cui le previsioni meteorologiche indicavano assenza di vento, alla divisione delle sterpaglie in due mucchi bruciati in successione e non contemporaneamente, alla predisposizione di secchi pieni d’acqua e di un tubo collegato ad una cisterna piena d’acqua. Su tale valutazione della prova non vi è contestazione. Neppure si contesta il rilievo, presente nella motivazione, secondo il quale è stato affermato che l’imputato non avesse controllato costantemente il fuoco senza alcun riscontro in proposito.

Il PG ricorrente deduce, piuttosto, l’illogicità dell’affermazione secondo la quale «la presenza dell’imputato, il suo costante controllo delle fiamme, il suo intervento per spegnerle trovano riscontro nel fatto che egli stesso ebbe ad approntare le misure di prudenza». Il pronto intervento di chi è obbligato a vigilare affinché il fuoco non si propaghi, si sostiene, è in genere sufficiente a prevenire il rischio di un incendio. Il propagarsi del fuoco, si sostiene ancora, è la prova di un intervento intempestivo o dell’adozione di cautele inadeguate.

Il collegio ritiene, tuttavia, che tale profilo di censura non colga nel segno; in altre parole, non sia idoneo a dimostrare che la motivazione sia affetta dal vizio di manifesta illogicità.

Oltre a ricadere nell’equivoco iniziale di sovrapporre la causalità di una colpa omissiva, non contestata, alla colpa che ai fini della sussistenza del reato deve assistere la condotta attiva di colui che cagioni un incendio, la doglianza reputa manifestamente illogico il giudizio afferente alla colpa  come se non possa assumersi come prudente una condotta rivelatasi inidonea ad evitare l’evento.

…Elemento soggettivo dell’incendio colposo

Giova, tuttavia, ricordare che l’elemento soggettivo del reato di incendio colposo, per assistere la condotta di colui che ha posto le condizioni perché il fuoco si propaghi, deve coprire anche la diffusività del fuoco nelle condizioni di tempo e di luogo in cui esso si accenda, dunque le condizioni meteorologiche e ambientali alle quali si correla l’origine del fuoco.

L’agente in tanto può considerarsi imprudente in quanto, con valutazione ex ante nelle condizioni di tempo e di luogo nelle quali il fuoco venga acceso, abbia trascurato di valutare qualche prevedibile elemento che lasciasse presagire che il fuoco si sarebbe diffuso ovvero abbia trascurato di adottare gli accorgimenti utili a prevenirne la diffusione. Allorché la colpa si sostanzi nella violazione di comuni regole di prudenza, perché sia configurabile la figura del reato è necessario, inoltre, che l’evento lesivo, dal quale dipende l’esistenza del reato, sia prevedibile e cioè tale da poter essere previsto da una qualsiasi persona, avveduta e coscienziosa, nella situazione data.

I giudici di merito hanno, a tal fine, non illogicamente posto l’accento sulla scelta dell’imputato di accendere il fuoco nelle prime ore del mattino di una giornata priva di vento secondo le previsioni meteorologiche. Tale ragionamento è esente da manifesta illogicità.

Altrettanto esente da manifesta illogicità è il ragionamento secondo il quale l’aver fatto due mucchi di residui vegetali, appiccando il fuoco prima ad uno e poi all’altro, e l’aver predisposto un tubo collegato all’acqua e vari secchi già pieni d’acqua, date le condizioni di tempo e di luogo in cui il fuoco era stato acceso, costituissero cautele indicative di un comportamento prudente in quanto utili a prevenire la diffusione del fuoco.

La correttezza logica di tali passaggi argomentativi si apprezza anche alla luce dell’ulteriore precisazione, fatta dai giudici di appello, secondo la quale fosse priva di fondamento l’affermazione per cui l’evento dannoso sarebbe stato ex ante prevedibile in quanto il mese di settembre è «caratterizzato da variazioni atmosferiche», così completandosi il discorso giustificativo dell’imprevedibilità dell’evento posto a base dell’assoluzione.

…Il rito abbreviato avvantaggia l’imputato se le indagini sono state insufficienti

Va aggiunto che il rito abbreviato può rivelarsi una valida scelta difensiva sia con riguardo al vantaggio che l’imputato possa trarne sotto il profilo sanzionatorio sia con riguardo al ben più consistente vantaggio che l’imputato possa trarre dall’insufficienza dell’attività d’indagine a condurre alla sentenza di condanna oltre ogni ragionevole dubbio.

Il processo a rito abbreviato può, infatti, essere caratterizzato da lacune nella ricostruzione del fatto che giovano alla difesa, posto che ai sensi dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. si può pervenire alla condanna dell’imputato solo in caso di prova della sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Nel caso concreto, l’assenza di elementi istruttori idonei a chiarire ulteriormente il tempo intercorso tra innesco e propagazione del fuoco, il grado di diffusività delle fiamme, la durata delle operazioni di spegnimento e, per altro verso, il rapporto tra la causa della propagazione del fuoco e le condizioni atmosferiche descritte dai meteorologi, ha indotto i giudici a valorizzare in senso assolutorio le cautele adottate dall’imputato, valutandone l’idoneità a prevenire il propagarsi delle fiamme in proporzione agli elementi istruttori a disposizione della Corte di merito.

A conferma di ciò, lo stesso PG ricorrente censura il ragionamento seguito nella sentenza impugnata adducendo argomenti generici fondati su ciò che accade «in genere» quando chi è tenuto a vigilare intervenga prontamente oppure sul fatto «notorio» che le previsioni meteorologiche non sono mai caratterizzate da una precisione territoriale assoluta.